Art. 13

Art. 13

In vigore dal 30 mag 1994
La Commissione indica nell'elenco degli enti creditizi autorizzati che è tenuta a compilare ai sensi dell', paragrafo 7 della direttiva 77/780/CEE, lo status dei singoli enti creditizi in relazione alla presente direttiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1994:19:oj#art-13