Art. 5
In vigore dal 7 mar 1988
Gli Stati membri provvedono a che non siano spediti dal loro territorio verso quello di un altro Stato membro animali cui siano stati somministrati, in qualsiasi modo, sostanze ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena o carni provenienti da tali animali. Essi riservano la stampigliatura comunitaria alle carni provenienti da animali non sottoposti a trattamento.
Dalla data di notifica della presente direttiva e fino a che le misure adottate in virtù degli sono applicabili
- le disposizioni nazionali che disciplinano le produzioni destinate al mercato nazionale degli Stati membri restano impregiudicate;
- gli Stati membri che vietano l'utilizzazione delle sostanze di cui all' della direttiva 81/602/CEE a fini di ingrasso possono subordinare l'introduzione sul loro territorio alla condizione che questi animali non siano stati sottoposti a trattamento e che le carni non provengano da animali sottoposti a trattamento.
Storico versioni
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