Art. 3

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva:

In vigore dal 7 mar 1988
a) è stabilito, previo parere del comitato dei prodotti farmaceutici veterinari, per quanto concerne le misure previste ai primi due trattini, secondo la procedura di cui all': - l'elenco dei prodotti contenenti come sostanze attive le sostanze di cui all' e rispondenti ai principi e criteri pertinenti delle direttive 81/851/CEE (2) e 81/852/CEE (3) che possono essere autorizzati dagli Stati membri, - le condizioni di utilizzazione di tali prodotti, in special modo il tempo di attesa necessario e le disposizioni dettagliate relative al controllo di dette condizioni di utilizzazione, - i mezzi di identificazione degli animali. In attesa delle decisioni di cui al primo comma, i prodotti la cui immissione sul mercato è stata già autorizzata restano autorizzati. I prodotti autorizzati in applicazione delle disposizioni precedenti sono soggetti alle regole degli articoli da 24 a 50 della direttiva 81/851/CEE, escluse quelle concernenti l'autorizzazione nazionale di immissione sul mercato; b) i prodotti utilizzati a finalità terapeutiche possono essere somministrati soltanto da un veterinario e mediante iniezione - esclusi gli innesti - ad animali da azienda chiaramente identificati. Il trattamento degli animali identificati deve essere registrato dal veterinario. L'animale trattato non può essere macellato prima della scadenza del tempo di attesa fissato in applicazione della lettera a); c) ogni decisione relativa all'eventuale inclusione, nel gruppo delle sostanze di cui all', di qualsiasi nuova sostanza avente direttamente o indirettamente un'azione estrogena, androgena o gestagena è adottata del Consiglio che delibera su proposta della Commissione secondo la procedura di voto prevista dall'articolo 43, paragrafo 2, del trattato. Per poter formare oggetto di una tale decisione, la nuova sostanza deve riepsettare i principi e criteri pertinenti delle direttive 81/851/CEE e 81/852/CEE.
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