Art. 1
In vigore dal 7 mar 1988
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si applicano le definizioni delle carni e degli animali da azienda di cui all' della direttiva 81/602/CEE (5).
Ai fini dell'applicazione della presente direttiva e della direttiva 81/602/CEE si intende per « trattamento terapeutico » la somministrazione individuale ad un animale da azienda di una delle sostanze autorizzate in applicazione dell' della presente direttiva, per curare un disturbo della fertilità constatato - previo esame dell'animale - da un veterinario. Il trattamento terapeutico è vietato agli animali destinati all'ingrasso.
Storico versioni
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