Art. 2
In vigore dal 7 mar 1988
Fatto salvo l' della direttiva 81/602/CEE, gli Stati membri non possono autorizzare nessuna deroga alle disposizioni dell' della predetta direttiva. Tuttavia, a scopo terapeutico, può essere autorizzata la somministrazione agli animali da azienda di estradiolo 17 v, testosterone e progesterone e derivati che si trasformano facilmente nel composto iniziale per idrolisi, dopo assorbimento dal luogo di applicazione.
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