Art. 7

In vigore dal 7 mar 1988
Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può adottare deroghe agli per quanto concerne gli scambi di animali destinati alla riproduzione e di animali riproduttori a fine carriera che, durante la loro esistenza, sono stati sottoposti a trattamento nell'ambito delle disposizioni dell' della direttiva 81/602/CEE e di carni provenienti da questi ultimi animali, tenuto conto delle garanzie fornite.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1988/146 — Testo vigente | Portale Normativo