Art. 7

In vigore dal 22 dic 1986
Lo Stato membro può procedere a controlli, per sondaggio, della conformità dei materiali di cui all' alle prescrizioni della presente direttiva. Tuttavia tali controlli non devono imporre prove e requisiti più rigorosi di quelli previsti dalla presente direttiva.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1986/663 — Testo vigente | Portale Normativo