Art. 9
In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri non possono, per motivi legati ai requisiti della presente direttiva, rifiutare, vietare o limitare l'immissione sul mercato, la messa in servizio o l'utilizzazione per un uso conforme alla destinazione dei carrelli che soddisfano le prescrizioni della presente direttiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:663:oj#art-9