Art. 4
In vigore dal 22 dic 1986
Il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità attesta, sotto la sua responsabilità, la conformità di ciascun carrello per movimentazione alle disposizioni della presente direttiva mediante un certificato di conformità, il cui modello è riprodotto nell'allegato II, e apponendo il marchio di conformità alle condizioni previste nell'alle- gato III.
Storico versioni
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