Art. 2
1. La presente direttiva non si applica :
In vigore dal 22 dic 1986
a)agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici ;
b)ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera ;
c)ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi ;
d)agli apparecchi elevatori accatastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti « traslatori per stoccaggio » ;
e)ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5 000 kg ;
f)ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5 000 kg ;
g)ai carrelli a portale ;
h)ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo ;
i)alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento :
j)ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica ;
k)alle gru mobili ;
l)alle piattaforme elevatrici mobili ;
m)ai carrelli a braccia telescopiche.
2. La presente direttiva non osta alle disposizioni comunitarie o nazionali concernenti l'ambiente e gli altri aspetti di sicurezza dei carrelli non contemplati dalla presente direttiva e riguardanti in particolare :
-il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in alcuni limiti di tensione,
-la circolazione stradale,
-lo scappamento,
-i rischi nelle zone con atmosfera esplosiva,
-il rumore sul luogo di lavoro e nell'ambiente,
-il dispositivo di ritenuta dell'operatore.
Storico versioni
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