Art. 2

1. La presente direttiva non si applica :

In vigore dal 22 dic 1986
a)agli apparecchi a benna detti dumper o motocarriole, utilizzati nei cantieri edili e di lavori pubblici ; b)ai trattori diversi da quelli di cui all'allegato I, punto 1.2, autocarri con o senza rimorchio, trattori agricoli e forestali, macchine per cantiere e carrelli utilizzati in miniera ; c)ai furgoni per la consegna del latte ed altri veicoli analoghi ; d)agli apparecchi elevatori accatastatori che possono spostarsi soltanto entro guide, detti « traslatori per stoccaggio » ; e)ai carrelli con posto di guida sollevabile con portata nominale superiore a 5 000 kg ; f)ai carrelli appositamente progettati per circolare con il carico in posizione elevata di portata superiore a 5 000 kg ; g)ai carrelli a portale ; h)ai trattori e carrelli comandati a distanza, senza operatore a bordo ; i)alle attrezzature utilizzate per la manutenzione in posizione di sollevamento : j)ai carrelli azionati da fonti esterne di energia elettrica ; k)alle gru mobili ; l)alle piattaforme elevatrici mobili ; m)ai carrelli a braccia telescopiche. 2. La presente direttiva non osta alle disposizioni comunitarie o nazionali concernenti l'ambiente e gli altri aspetti di sicurezza dei carrelli non contemplati dalla presente direttiva e riguardanti in particolare : -il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in alcuni limiti di tensione, -la circolazione stradale, -lo scappamento, -i rischi nelle zone con atmosfera esplosiva, -il rumore sul luogo di lavoro e nell'ambiente, -il dispositivo di ritenuta dell'operatore.
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