Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché i carrelli semoventi per movimentazione che formano oggetto della presente direttiva non possano essere immessi sul mercato e messi in servizio se non soddisfano le disposizioni della presente direttiva.
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Art. 3 Direttiva (UE) 1986/663 — Testo vigente | Portale Normativo