Art. 13

In vigore dal 22 dic 1986
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva. Per il ConsiglioIl PresidenteG. SHAW (1)GU n. C 165 del 2. 7. 1979, pag. 1. (2)GU n. C 197 del 4. 8. 1980, pag. 67. (3)GU n. C 182 del 21. 7. 1980, pag. 22. (4)GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 72. ALLEGATO I REQUISITI TECNICI PER I CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE 1.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUZIONE DELLE CARATTERISTICHE OPERATIVE 1.1.Trasportatore Carrello per movimentazione che porta il carico su una piattaforma fissa o su una attrezzatura non sollevabile. 1.2.Trattore Carrello per movimentazione che circola a terra munito di un dispositivo di aggancio e specificamente atto al traino di veicoli circolanti a terra. 1.3.Spintore Trattore munito anteriormente e/o posteriormente di un respingente e in grado di spingere veicoli che circolano a terra o su rotaia. 1.4.Elevatore Carrello per movimentazione atto a sollevare, abbassare e trasportare carichi. 1.4.1.Elevatore accatastatore Carrello elevatore munito di piattaforma, di forca o di altra attrezzatura portacarico, in grado di sollevare un carico, palettizzato o meno, ad altezza sufficiente por consentirne l'accatastamento o lo staccaggio in scaffalature. 1.4.1.1.Carrello con forca a sbalzo : carrello elevatore accatastatore sul quale il carico è disposto davanti alle ruote anteriori oppure dietro alle ruote posteriori. 1.4.1.2.Carrello con montante o forca retrattile : carrello elevatore accatastatore con longheroni portanti sul quale il carico pùo essere disposto a sbalzo mediante avanzamento dei montanti o della piastra portaforche. 1.4.1.3.Carrello con forca fra i longheroni : carrello elevatore accatastatore a longheroni portanti munito di forca disposta fra detti longheroni e nel quale i baricentro del carico si trova sempre all'interno del poligono di appoggio. 1.4.1.4.Carrello a forca ricoprente : carello elevatore accatastatore a longheroni portanti munito di forche i cui bracci ricoprono i longheroni. 1.4.1.5.Carrello con piattaforma ricoprente a forte sollevamento : carrello elevatore accatastatore a longheroni portanti munito di una piattaforma che ricopre i longheroni. 1.4.1.6.Carrello con posto guida sollevabile (accatastatore) : carrello elevatore munito di posto di guida che si solleva con il dispositivo portacarico (piattaforma o forca) per lo stoccaggio in scaffalatura. 1.4.1.7.Carrello a presa laterale : carrello a forca i cui montanti retrattili, disposti fra gli assi perpendicolarmente all'asse longitudinale del carrello, consentono la presa ed il sollevamento di un carico e sbalzo rispetto ad un lato del carrello stesso ed il suo trasferimento sulla piattaforma di carico. 1.4.1.8.Carrello a forca fuoristrada : carrello concepito appositamente per caricare, sollevare, trasportare ed accatastare carichi su terreni no preparati (ruote di grandi dimensioni, notevole altezza libera dal suolo, gruppo motopropulsore speciale), munito di un dispositivo portacarico scorrevole in senso verticale su castello fisso o inclinabile. 1.4.1.9.Carrello a presa laterale : carrello elevatore accatastatore in grado di comporre e scomporre pile di carichi sui due lati. 1.4.1.10.Carrello a presa laterale e frontale : carrello elevatore in grado di comporre e scomporre pile di carichi frontalmente e sui due lati. 1.4.2.Carrello elevatore non accatastatore a piccolo sollevamento Carrello per movimentazione munito di piattaforma o di forca oppure di altra attrezzatura portarichi in grado di sollevare il carico ad altezza appena sufficiente per consentirne il trasporto. 1.4.2.1.Carrello per palette : carrello elevatore non accatastatore munito di forca per il trasporto di palette. 1.4.2.2.Carrello a piattaforma : carrello elevatore munito di piattaforma o di altro dispositivo per il trasporto di carichi. 1.4.2.3.Carrello a portale : carrello elevatore con telaio e gruppo di sollevamento posti a cavalcioni del carico per sollevario e spostario. 1.4.3.Carrelli con posto di guida sollevabile a forte e a medio sollevamento Carrello munito di una pedana sollevabile per l'operatore e di un dispositivo sul quale si dispongono i carichi (generalmente bracci di una forca per prendere una paletta o una piattaforma), per prelevare (ed eventualmente stoccare in scaffalatura) merci immagazzinate. Si dicono « a medio sollevamento » i carrelli che sollevano la pedena dell'operatore ad un massimo di 2,5 m. 1.4.4.Carrello a portale : carrello elevatore il cui telaio ed il cui dispositivo di sollevamento stanno a cavalcioni dei carico per sollevario, spostarlo ed accatastarlo. 2.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DEL TIPO DI GUIDA(1) 3.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DI SOLLEVA- MENTO(1) 4.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DELLE POSSIBILITÀ DI MOVI- MENTO(1) 5.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DELL'ENERGIA DI AZIONA- MENTO(1) 6.CLASSIFICAZIONE DEI CARRELLI IN FUNZIONE DEL TIPO DI RUOTE(1) 7.TERMINOLOGIA DEI PRINCIPALI ELEMENTI COSTITUTIVI DEI CARRELLI(1) 8.PORTATA DEI CARRELLI E DEI LORO RIMORCHI(1) 8.1.Carrelli a forte sollevamento 8.1.1.Portata nominale dei carrelli a forte sollevamento Per portata nominale di un carrello semovente da movimentazione a forte sollevamento si intende il carico in kg, autorizzato dal costruttore, che questo tipo di carrello può trasportatare o sollevare normalmente in determinate condizioni (vedi addendum A). 8.1.2.Portata reale dei carrelli a forte sollevamento Per portata reale di un carrello semovente da movimentazione a forte sollevamento si intende il carico massimo in kg (in funzione della sua attrezzatura e della sun altezza di sollevamento) autorizzato dal costruttore (generalmente in seguito a prove di stabilitá) che detto carrello può trasportare o sollevare normalmente in determinate condizioni (vedi addendum A). 8.2.Carrelli a piattaforma fissa e carrelli a piccolo sollevamento 8.2.1.Portata nominale dei carrelli in piattaforma fissa e dei carrelli a piccolo sollevamento Per portata nominale di un carrello a piattaforma fissa o di un carrello a piccolo sollevamento si intende il carico massimo autorizzato dal costruttore che il carrello può trasportare normalmente, purché sia distribuito uniformemente sulla piattaforma o sul dispositivo portacarico. Detto carico è espresso in kg. 8.3.Carrelli trattori 8.3.1.Forza nominale dei carrelli trattori Per forza nominale di un carrello trattore per movimentazione azionato da un motore termico si intende la forza di trazione al gancio, in newton, indicata dal costruttore, che il carrello trattore può sviluppare per una data coppia quando esso si sposti a velocità uniforme almeno pari al 10 % della velocitá massima a vuoto su una superficie liscia, asciutta ed orizzontale di calcestruzzo. Per i carrelli trattori elettrici o per i carrelli trattori provvisti di convertitore di coppia, la forza nominale di trazione corrisponde alla forza di trazione sviluppata in un'ora di funzionamento. Per i carrelli trattori con operatore seduto o in piedi, il peso dell'operatore (zavorra) sarà di 90 kg. Gli ventuali pneumatici saranno gonfiati alla pressione stabilita dal costruttore del carrello trattore. 8.4.Altrezzature amovibili 8.4.1.Per portata nominale delle attrezzature amovibili si intende il carico massimo in kg autorizzato dal costruttore, che l'attrezzatura può trasportare normalmente in determinale condizioni. 9.DISPOSIZIONI GENERALI 9.1.Targhe indicatrici 9.1.1.Targhe di identificazione 9.1.1.1.Ogni carrello per movimentazione deve recare in posizione ben visibile una targa di identificazione durevole con le seguenti informazioni : >SPAZIO PER TABELLA> 9.1.1.2.Targhe di identificazione di attrezzature amovibili. Ogni attrezzatura amovibile deve recare una targa di identificazione separata con le seguenti indicazioni : a)nome del costruttore (o importatore) dell'attrezzatura, b)modello, c)numero di serie o di fabbricazione e anno di fabbricazione, d)massa dell'attrezzatura, e)distanze del baricentro dell'attrezzatura dalla sua superficie di montaggio sul carrello, f)portata nominale, g)nel caso di attrezzatura ad azionamento idraulico, le pressioni idrauliche di servizio indicate dal costruttore dell'attrazzatura, h)avvertenza : « Rispettare la portata del complesso carrello/attrezzatura ». 9.1.1.3.Carrelli operanti in condizioni speciali I carrelli progettati per operare in condizioni speciali devono recare in modo ben visibile una targa durevole con le seguenti informazioni : a)descrizione della condizione (delle condizioni) speciale(i) di impiego, b)portata del carrello per ciascuna delle condizioni speciali di impiego. 9.1.1.4.Batterie di trazione e loro contenitori Ogni contenitore deve recare in un punto ben visibile una targa di identificazione durevole con le seguenti informazioni : a)nome del fabbricante della batteria, b)tipo, c)numero di serie, d)tensione nominale, e)capacità in ampère/ora per regime di scarica in 5 h, f)massa i ordine di marcia (con zavorra) per compensare una massa insufficiente della batteria. La massa polrà inoltre essere stampigliata sul contenitore amovibile accanto ai punti di sollevamento. 9.1.2.Targhe della portata Ogni carrello o trattore deve essere munito di una targa della portata, durevole, fissata in un punto visibile, di facile lettura da parte dell'operatore e recante le seguenti indicazioni. La targa della portata può essere eventualmente combinata con la targa di identificazione. 9.1.2.1.Carrelli a forte sollevamento La targa della portata deve recare le indicazioni specificate nell'addendum B. 9.1.2.2.Carrelli a piattaforma fissa e carrelli a piccolo sollevamento La targa della portata deve indicare la portata di base espressa in chilogrammi, conformente alla definizione del punto 8.2.1. 9.1.2.3.Carrelli trattori La targa della portata deve indicare lo sforzo di trazione al gancio, espresso in newton, conformemente alla definizione del punto 8.3.1, nonché il tempo durante il quale detto sforzo di trazione può essere esercitato. 9.1.3.Altre indicazioni Queste indicazioni non richiedono l'uso tassativo di una targa 9.1.3.1.Dispositivi di imbracatura dei carrelli I punti di imbracatura devono essere chiaramente indicali sul carrello (vedi punto 9.8.4). 9.1.3.2.Pressione di gonfiamento dei pneumatici La pressione prescritta per il gonfiamento dei pneumatici dave essere chiaramente indicata sul carrello. 9.1.4.Se, a tal fine, si ricorre ad un testo scritto, esso deve essere redalto nella(e) lingua(e) ammessa(e) dal paese in cui il carrello sora utilizzato. 9.2.Immobilizzazione, protezione contro le manovre involontarie e gli usi non autorizzati 9.2.1.Deve essere predisposto un freno di immobilizzazione conforme alle prescrizioni particolareg- giate dei punti 9.3.4.1 e 9.3.4.2. Per i carrelli con posto di guida sollevabile, si fa rinvio alle disposizioni speciali del capi- tolo 10. 9.2.2.Il carrello deve essere munito di un dispositivo che impedisca qualsiasi uso da parte di persona non autorizzata (ad esempio, a mezzo di una chiave). Gli interruttori a chiave per i carrelli con operatore a terra non devono essere intercambiabili con quelli per carrelli con operatore a bordo (in piedi o seduto), fabbricati dallo stesso costruttore. 9.3.Freni - Efficienza di frenatura 9.3.1.Freni di servizio I carrelli semoventi da movimentazione devono essere munito di freni in grado a)di mantenere immobile il carrello con il suo carico massimo ammissibile sulle pendenze massime di utilizzazione specificate dal costruttore ; b)di sviluppare nell'una o nell'altra direzione, su un pavimento piano di cemento liscio, asciutto e pulito, una forza di decelerazione al grancio il cui valore minimo « F » sia espresso : -da una percentuale della massa lorda del carrello con il suo carico nominale, qualunque sia il tipo di carrello (ad eccezione del trattori) ; -da una percentuale della massa lorda del trattora, senza rimorchio, nel caso di trattori. Nella tabella seguente il valore minimo « F » è espresso in funzione della velocità massima che il carrello con il suo carico nominale (o il trattore senza rimorchio) può raggiungere (V1 in km/h). Se l'effettiva efficienza di frenatura di un carrello dipende automaticamente dalla velocità, la forza di decelerazione minima al gancio « F » varierà in funzione della velocità (vedi gra- fico A). Il valore minimo « F » che figura nella seguente tabella deve poter essere raggiunto esercitando sul comando uno sforzo adeguato, specificato al punto 9.3.2. >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA> >INIZIO DI UN GRAFICO> <?aa3W><?aa8G>GRAFICO A >FINE DI UN GRAFICO> A prescindere dalla pendenza, il freno di servizio deve assicurare l'efficienza minima di frenatura precisata nel grafico A per velocità fino a 5 km/h per carrelli dei gruppi A, B e C e fino a 4 km/h per il gruppo D. 9.3.2.Comando dei freni di servizio(1) a)I freni azionti mediante pressione su un pedale dovranno fronire la forza di decelerazione di cui sopra esercitando sul pedale uno sforzo non superiore a 600 N. b)I freni che vengono azionati lasciando libero un pedale dovranno fornire la forza di decelerazione di cui sopra. Lo sforzo necessario per allentare i freni e mantenerli allentati durante la marcia non dovrà superare 300 N. c)I freni azionati con una leva a mano dovranno fornire la forza di declerazione sopra indicata esercitando sulla leva stessa uno sforzo non superiore a 150 N. d)I carrelli con operatore in piedi e i carrelli con operatore a terra debbono essere muniti di freni a comando automatico la cui capacità minima di frenata dovrà essere scelta in base alla tabella suindicata. 9.3.3.Sono ammessi come freni di servizio soltanto i freni a frizione, le trasmissioni idrostatiche ed i freni elettrici. 9.3.4.Freno di immobilizzazione 9.3.4.1.Fatta eccezione per i trattori, qualsiasi carrello per movimentazione deve avere un freno di immobilizzazione che consenta almeno di manterlo immobile, con il carico massimo ammesso, e senza intervento dell'operatore, sulla pendenza massima indicata dal costruttore. La capacità di frenatura deve corrispondere ad una pendenza che non può essere inferiore ai seguenti valori : a)Carrelli con operatore a hordo, elettrici o termici, eccettuati quelli delle lettere b) e c) : 15 % ; b)Carrelli da magazzino (rettrattili con forca fra i longheroni, con forca ricoprente, con piattaforma a forte o piccolo sollevamento) : 10 % ; c)Carrelli di cui ai punti 1.4.1.6, 1.4.1.9, 1.4.1.10 e 1.4.3 : 5 % ; d)Carrelli con operatore a terra : 10 %. 9.3.4.2.Ogni trattore per movimentazione deve avere un freno di immobilizzazione che consenta di mantenerlo immobile, senza rimorchio e senza l'intervento dell'operatore, sulla pendenza massima che il trattore stesso è in grado di superare da solo, oppure sulla pendenza indicata qui di seguito ; a questo fine viene scelta la pendenza meno rapida : -trattore con operatore a bordo, elettrico o termico : 15 % ; -trattore con operatore a terra : 10 %. 9.3.4.3.Sistema di comando dei freni I freni di servizio e di immobilizzazione dovranno essere azionati con sistemi indipendenti ma in grado di agire sugli stessi organi di arresto (ad esempio : ceppi dei freni). Quanto sopra prescritto non si applica ai carrelli muniti di un freno di servizio e di immobilizzazione automatico come specificato al punto 9.3.2, lettere b) e d). 9.4.Ruote Se le ruote sono costituite da due parti e provviste di pneumatici, il carrello dovrà essere munito di sistemi atti ad impedire all'utente di separare le due parti prima di escrarre la ruota dal suo asse. 9.5.Organi di comando 9.5.1.Comandi nel senso di marcia Conformi alla norma internazionale ISO 3691 seconda edizione - 1980 11-15, paragrafi : 8.1. - 8.2.3.3 8.2.1 a), b), c) 8.3.1.1 - 8.4.3.2 con le seguenti indicazioni per quanto concerne il punto 8.4.1.1 : i)I pedali del freno, dell'acceleratore e della frizione ed il o i pedali di inversione del senso di marcia, se esistono, devono essere progettati, fabbricati e disposti in modo da poter essere azionati senza rischi di confusione. ii)Le funzioni dei vari pedali devono poter essere chiaramente individuate nelle indicazioni di guida, nonché in un punto visibile, leggibile e indistruttibile, in qualsiasi momento dal guidatore nella normale posizione di guida. iii)L'azione di frenaggio non deve essere ostacolata dall'uso simultaneo di altri comandi. iv)I pedali devono essere realizzati : -in modo che la resistenza meccanica sia compatibile con le forze a cui sono sottoposti ; -in modo da preservarli da eventuali effetti di manovre involontarie. v)Gli Stati membri riconoscono come conformi alle prescrizioni che precedono i pedali dei carrelli costruiti in base alle norme armonizzate, fissate dal CEN, nell'osservanza della procedura prevista nella direttiva 83/189/CEE, i cui riferimenti sono stati oggetto di una pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 8.4.1.2. Leva di comando del cambio Conforme alla norma ISO 3691, punto 8.4.1.2. 8.4.1.3. Leva di comando del senso di marcia Conforme alla norma ISO 3691, punto 8.4.1.3. 8.4.1.4. Comando di sicurezza e freni : carrelli elettrici con operatore seduto. Sopprimere il paragrafo ISO e sostituirlo, in questo punto, con il testo seguente : Il comando di traslazione deve essere disposto in modo tale che il carrello possa avviarsi soltanto se il comando di marcia viene azionato e soltanto se si sposta a velocità estremamente ridotta, a meno che il comando non sia stato azionato contemporaneamente per la velocità e per la marcia. Se non è prevista alcuna posizione di folle, il carrello si sposterà soltanto se viene azionato il comando di velocità. 8.4.1.5. Comando di sicurezza e freni : carrelli a motore endotermico con operatore seduto. Sopprimere completamente il paragrafo ISO da 8.4.2 a 8.4.3.2 compreso Conforme alla norma ISO 3691. 9.5.1.1.Se si tratta di carrelli elettrici un interruttore separato, indipendente dal sistema di comando, deve disinserire automaticamente il circuito di marcia quando il conducente scende dal carrello. 9.5.1.2.I carrelli a trasmissione automatica devono essere muniti di un dispositivo che impedisca l'avviamento del carrello quando la trasmissione è inserita. 9.5.2.Comandi di manipolazione del carico Conforme alla norma ISO 3691, punto 8.5. 9.5.3.Simboli dei comandi Conforme alla norma ISO 3287 9.6.Limitazione della velocità(1) 9.6.1.I carrelli con operatore a terra dovranno essere progettati in modo da non poter raggiungere velocità superiori a 6 km/h, a vuoto e in piano. I carrelli con operatore a terra ed avanzamento ad azione diretta devono essere progettati in modo da non poter raggiungere velocità superiori a 4 km/h a vuoto e in piano, con un'accelerazione massima, con partenza da fermo, di 0,5 m/s2. I carrelli con avanzamento ad azione diretta non devono esere muniti di piattaforma ricoprente a grande alzata. 9.6.2.I carrelli con operatori in piedi devono essere progettati in modo da non poter superare la velocità di 16 km/h, sotto carico e in piano. 9.7.Motori ed accessori 9.7.1.Dispositivo di scarico e raffreddamento 9.7.1.1.1.Il dispositivo di scarico deve essere progettato e montato tenendo debitamente conto delle esigenze di conforto e di benessere dell'operatore. In particolare il tubo di scappamento dovrà avere l'orifizio di scarico diretto in modo tale da recare il minor disagio possibile al personale. 9.7.1.1.2.La circolazione d'aria attraverso il sistema di raffreddamento deve essere disposta in modo da evitare qualsiasi disagio all'operatore. 9.7.1.2.Serbatoi per carburante Se un serbatoio per carburante si trova all'interno o a lato del vano motore, e se la temperatura può raggiungere livelli eccessivi, il serbatoio e/o il sistema di riempimento dovrà essere isolato dai circuiti elettrici o dal sistema di scarico mediante una protezione adeguata, quale uno scompartimento separato o pareti divisorie. La posizione del serbatoio e dei dispositivi di riempimento deve essere tale che un eventuale traboccamento o perdite di carburante siano scaricati al suolo e non nei vani del motore o dell'operatore, oppure sui circuiti elettrici o sul sistema di scarico. 9.7.1.2.1.In normali condizioni d'uso, il carburante non deve poter traboccare. Il serbatoio per carburante e il sistema di riempimento devono essere disposti in modo da ridurre al minimo le possibilità di danneggiamento del serbatoio e dei suoi accessori. 9.7.1.2.2.Il serbatoio per carburante deve essere smontabile. La posizione del serbatoio e del dispositivo di riempimento deve essere tale da ridurre al minimo le possibilità di danneggiamento del serbatoio e dei suoi accessori. I serbatoi per carburante o per combustibili liquidi diversi dai GPL, costruiti con lamierini d'acciaio di spessore uguale o superiore a 5 mm, potranno essere non smontabili purché abbiano subito un efficace trattamento di protezione dagli agenti atmosferici. Le modalità di verifica dello stato dei serbatoi dovranno essere indicate nelle istruzioni per l'uso e la manutenzione. 9.7.1.3.Tutte le parti del sistema di alimentazione in carburante devono essere saldamente fissate al carrello con elementi di fissaggio che riducano al minimo gli effetti delle vibrazioni. I serbatoi saranno efficacemente protetti da sovraccarichi meccanici mediante, ad esempio, placche d'armatura. 9.7.1.4.I serbatoi devono essere montati sul carrello in modo da non essere esposti all'abrasione, ad eventuali urti o all'azione corrosiva dei prodotti trasportati dal carrello. 9.7.2.Requisiti supplementari per carrelli con motore endotermico alimentato a gas di petrolio liquefatti (GPL) 9.7.2.1.Recipienti 9.7.2.1.1.I recipienti per GPL possono essere fissati in modo permanente al carrello oppure facilmente smontabili. 9.7.2.1.3I serbatoi devono essere saldamente fissati al carrello ed il sistema di fissaggio non deve essere danneggiato dalle vibrazioni. La raccorderia sul recipiente deve essere protetta adeguatamente contro disturbi meccanici, per esempio con lastre o griglie. 9.7.2.1.4.I serbatoi, fissi o smontabili, devono essere muniti di un dispositivo che impedisca la fuga improvvisa di grandi quantità di gas o di liquido, specie in caso di rottura di tubazione. Questa disposizione non si applica alle valvole di scarico. La presa del combustibile sul recipiente deve essere munita di un rubinetto a chiusura manuale rapida, facilmente accessibile. La posizione di tale rubinetto e le istruzioni per manovrarlo devono essere chiaramente indicate all'esterno del carrello o in prossimità del rubinetto stesso. Il prelievo del combustibile deve essere effettuato in fase liquida, a meno che il recipiente ed il motore siano specialmente attrezzati per un prelievo diretto in fase gassosa. 9.7.2.1.5.Tutti i recipienti che devono essere riempiti ad un livello massimo fisso di liquido da parte dell'utente devono essere provvisti dei seguenti accessori : a)un'appropriata valvola di scarico di sicurezza collegata alla parte fase gassosa del recipiente. Qualora siffatti recipienti siano montati all'interno degli scompartimenti dei veicoli, il lato di scarico della valvola di sicurezza deve essere collegato con l'atmosfera mediante una tubatura. Il gas deve essere scaricato senza pericolo. Vedi anche il punto 9.7.2.3.3 ; b)un indicatore incorporato del livello di riempimento massimo. Se i recipienti sono montati all'interno degli scompartimenti dei veicoli, il lato di scarico di ogni indicatore di livello massimo basato sullo scarico del gas nell'atmosfera deve terminare in un punto chiaramente visibile all'esterno del veicolo. 1.L'indicatore di livello massimo basato sullo scarico nell'atmosfera deve essere predisposto in modo che lo sfiato non abbia un diametro superiore a 1,5 mm e che le parti di questo dispositivo non possano essere completamente estratte durante le normali operazioni di misurazione. 2.Tutti gli indicatori di livello massimo di liquido devono essere adatti al GPL usato ed indicare il livello massimo del prodotto, che non deve superare quello conforme alle norme degli eventuali regolamenti comunitari relativi ai recipienti a pressione, oppure alle disposizioni vigenti nel paese destinatario ; c)se è previsto un dispositivo per la misurazione del livello del liquido, esso non deve presentare uno scarico nell'atmosfera. 9.7.2.1.6.Se i serbatoi sono installati in un vano, questo dovrà presentare aperture permanenti nel punto più basso. L'insieme delle aperture di aerazione dovrà avere una superficie totale minima di 200 cm2, tale da consentire una corretta dispersione nell'atmosfera esterna senza pericolo per l'operatore. 9.7.2.1.7.Se i recipienti sono smontabili, il loro fissaggio deve consentire una facile manipolazione e verifica dell'installazione dopo la loro sostituzione. 9.7.2.1.8.Se si installano recipienti smontabili muniti di valvole di sicurezza, essi devono essere disposti sul carrello in modo che l'apertura della valvola di scarico di sicurezza sia sempre in comunicazione con il lato fase di vapore (sommità) del recipiente. Ciò può essere realizzato con una coppiglia che blocchi il recipiente quando quest'ultimo è disposto correttamente. 9.7.2.1.9.Se il carrello porta un recipiente di ricambio o addizionale, esso dovrà essero fissato con un sistema approvato, come previsto ai punti 9.7.2.1.3 e 9.7.2.1.8. 9.7.2.1.10.I serbatoi devono essere installati in modo da non essere esposti ad effetti termici novici, in particolare quelli derivanti dal motore e dal sistema di scarico. Deve essere possibile il montaggio di uno scudo termico che comunque non deve intralciare la ventilazione. 9.7.2.2.Tubazioni per GPL 9.7.2.2.1Le tubazioni di collegamento e tutti gli elementi accessori dell'installazione devono essere facilmente accessibili, protetti da danni e usura e sufficientemente elastici da resistere alle vibrazioni ed alle deformazioni dovute all'uso. Le tubazioni devono essere : a)disposte in modo che danni o perdite siano facilmente individuabili, ed b)installate in modo da non poter essere danneggiate dalle parti calde del motore. Non devono essere usate tubazioni interamente rigide per collegare il recipiente agli apparecchi di alimentazione fissati al motore ; c)le tubazioni ad alta pressione (superiore a 1 bar) devono essere sorrette da sostegni posti ad una distanza di non più di 500 mm (tubazioni flessibili) o 600 mm (tubazioni rigide). 9.7.2.2.2.I tubi flessibili, i tubi rigidi e tutti i raccordi che operano ad una pressione superiore ad 1 bar devono essere idonei a sopportare una pressione di servizio di 25 bar e poter resistere, senza scoppiare, ad una pressione di prova di 75 bar. I tubi flessibili, i tubi rigidi e tutti i raccordi che operano ad una pressione inferiore ad 1 bar devono poter resistere, senza scoppiare, ad una pressione di prova 5 volte superiore alla pressione massima possibile di servizio. 9.7.2.2.3.I recipienti e le loro tubazioni devono essere installati in modo da non sporgere oltre la sagoma esterna del carrello. I collegamenti dei recipienti devono essere protetti mediante un riparo rigido. 9.7.2.2.4.Qualunque tratto di tubazione che contenga GPL fra due rubinetti di arresto che possono essere chiusi, deve essere protetto contro la sovrappressione, se necessario, mediante una valvola di scarico o qualsiasi altro mezzo idoneo. 9.7.2.2.5.È vietato l'uso di alluminio per le tubazioni che trasportano gas di petrolio liquefatto. 9.7.2.2.6.I tubi flessibili devono essere per quanto possibile corti. 9.7.2.2.7.I raccordi e i giunti ad alta pressione (superiore a 1 bar) devono essere di metallo, salvo le rondelle a tenuta stagna.9.7.2.3.Accessori 9.7.2.3.1.L'arrivo del gas deve essere arrestato automaticamente non appena si spegne il motore, indipendentemente dal fatto che il circuito di accensione sia stato interrotto o meno. 9.7.2.3.2.Qualora sia previsto per l'impiego di più tipi di carburante, l'impianto deve essere progettato in modo da evitare che il GPL possa entrare in un altro recipiente per carburante, e in modo che ogni sorgente di carburante sia chiusa prima che ne venga aperta una in sostituzione. 9.7.2.3.2.1.Se il carrello è munito di più recipienti per il rifornimento di carburante, questi ultimi devono essere collegati tramite una valvola a più vie od altro sistema idoneo affinché il gas liquefatto (GPL) possa essere prelevato soltanto da un recipiente alla volta. L'uso (contemporaneo) di più bombole o recipienti non dovrebbe essere possibile. 9.7.2.3.3.Le valvole di scarico di sicurezza o gli indicatori di livello del liquido devono essere montati in modo da non poter scaricare sulle parti del carrello che possono costituire fonte di accensione nella direzione del conducente. 9.7.2.3.4.Se la corrosione di un pezzo pregiudica il suo corretto funzionamento, esso deve essere munito di un rivestimento di protezione resistente alla corrosione. 9.7.2.3.5.Tutte le parti del sistema di alimentazione a carburante dovranno essere saldamente fissate al carrello e i dispositivi di fissaggio saranno predisposti per ridurre al minimo gli effetti delle vibrazioni. 9.7.2.3.6.Le valvole di riduzione della pressione devono essere facilmente accessibili per controlli e manutenzione. 9.7.3.Carrelli elettrici 9.7.3.1.Batteria 9.7.3.1.1.I coperchi metallici devono essere progettati in modo da lasciare libero uno spazio di almeno 30 mm sopra le parti sotto tensione della batteria. Qualora invece sia necessario uno spazio vuoto di almeno 10 mm al di sopra degli elementi sotto tensione della batteria, i coperchi o le parti sotto tensione della batteria devono essere isolati. L'isolante deve essere fissato accuratamente affinché non possa staccarsi o disgregarsi durante l'uso normale. PER LA CONTINUAZIONE DEL TESTO VEDI SOTTO NUMERO: 386L0663.1 9.7.3.1.2.Il coperchio deve essere costruito in modo tale da impedire, durante l'uso normale, la trasmissione di una forza o il contatto con la batteria, celle e morsetti compresi, se una forza di 980 N viene applicata in un punto qualsiasi del coperchio su una superficie quadrata avente 300 mm di lato. Il coperchio deve essere fissato in modo da evitare qualsiasi spostamento durante il normale uso del carrello. 9.7.3.1.3.Nel contenitore, nel vano o nel coperchio della batteria devono essere ricavati opportuni fori di ventilazione per evitare l'accumulo pericoloso di gas quando l'attrezzatura sia usata correttamente seguendo le istruzioni del costruttore. 9.7.3.1.4.Le batterie ed i relativi contenitori di carrelli devono essere fissati in modo da impedirne qualsiasi spostamento che, nel corso del normale funzionamento, possa costituire un pericolo. L'eventuale ribaltamento a 90° dei carrelli con operatore a bordo non deve provocare la fuoriuscita delle batterie, in modo da evitare qualsiasi rischio di lesioni per l'operatore anche in caso di spostamento delle batterie. 9.7.3.1.5.Gli elementi che producono scintille e gli elementi in grado di raggiungere temperature di 300 °C o oltre non devono essere installati in punti in cui possono accumularsi miscele esplosive gas/aria. 9.7.3.1.6.Tensione Le tensioni nominali delle batterie non devono superare 96 V. 9.7.3.1.7.Limiti di tensione L'equipaggiamento elettrico deve essere progettato in modo da garantire tutte le funzioni e da non compromettere la sicurezza qualora la tensione della batteria scenda del 30 % al di sotto della tensione nominale (vedi nota), ossia quando la tensione corrisponda soltanto a 0,70 volte la tensione nominale. Nota Definizione della tensione nominale : numero massimo di elementi collegati in serie, moltiplicato per la tensione nominale di ciascun elemento, considerata pari rispettivamente a 2,0 V e a 1,2 V per gli elementi acidi in piombo e per gli elementi alcalini di uso corrente. 9.7.3.2.Prese di corrente Le prese di corrente usate per collegare le batterie di trazione all'attrezzatura dei carrelli semoventi per movimentazione elettrici o ai punti di ricarica devono possedere i requisiti dell'addendum C. 9.7.3.3.Non si devono poter mettere sotto tensione i circuiti di comando del carrello quando le prese di ricarica sono collegate con l'esterno. 9.7.3.4.Resistenze Tutte le resistenze devono essere sistemate in modo da evitare surriscaldamento e danni alle parti adiacenti del carrello. 9.7.3.5.Protezione 9.7.3.5.1.In normali condizioni d'uso del carrello, le parti sotto tensione non isolate non devono essere accessibili al personale. 9.7.3.5.2.Non devono esistere collegamenti elettrici con il telaio del carrello, eccettuati i seguenti casi : a)sistema di individuazione delle perdite a massa, b)impianto di illuminazione o attrezzatura ausiliaria, purché la tensione di esercizio non superi 24 V e sia isolato elettricamente dalla fonte principale di energia, c)messa a terra durante la ricarica tramite il caricabatterie di bordo. 9.7.3.5.3.I circuiti dei motori devono essere protetti contro i cortocircuiti. I circuiti ausiliari devono essere protetti contro i cortocircuiti e le sovraccorrenti pericolose. Più circuiti ausiliari in parallelo, con una corrente combinata non superiore a 10 ampère, possono essere protetti da un unico dispositivo. 9.7.3.5.4.I circuiti elettrici devono essere progettati in modo che due o più contatti con la massa non possano provocare movimenti incontrollati e devono, se necessario, essere protetti contro tale rischio. 9.7.3.5.5.I sistemi con alimentazione ad impulsi devono essere costruiti in modo da evitare movimenti incontrollati ; qualsiasi movimento incontrollato causato da un difetto del circuito elettronico deve essere immediatamente bloccato. Deve essere possibile la verifica del funzionamento del dispositivo di sicurezza. 9.7.3.6.Conduttori Tutti i conduttori devono essere isolati in modo efficace e, se necessario, protetti, oppure collocati e salvaguardati in modo da evitare qualsiasi pericolo durante il normale funzionamento del carrello. La sezione dei conduttori deve essere scelta in modo che durante l'uso del carrello la temperatura non superi quella prescritta per la classe d'isolamento applicata. I cavi elettrici saranno installati in modo da essere protetti contro i danneggiamenti meccanici nelle normali condizioni d'uso del carrello. Le seguenti prescrizioni si applicano ai conduttori di rame esterni alle scatole (ad esclusione dei corti raccordi tra componenti elettrici o elettronici montati vicini fra loro) : a)tutti i conduttori devono essere flessibili ; b)la sezione dei conduttori dei cavi di rame multipli e dei fasci di conduttori non deve essere inferiore a 0,5 mm2 ; i fasci e i cavi multipli devono essere adeguatamente fissati ; c)la sezione dei conduttori di rame singoli non deve essere inferiore a 1 mm2. 9.7.3.7.Interruttori di emergenza Deve essere predisposto un sistema (o più sistemi) di interruzione di emergenza. Esso deve essere rapidamente accessibile in qualsiasi momento all'operatore quando questi si trovi in una delle posizioni di manovra raccomandate dal costruttore. Il sistema di interruzione deve poter interrompere senza alcun pericolo almeno un conduttore principale ed essere in grado di interrompere la corrente normale massima (compresa la corrente di avviamento) con uno dei seguenti metodi : a)presa di corrente specificata al punto 9.7.3.2 ; b)interruttore manuale ; c)contatto di emergenza inserito nel circuito delle bobine di due contattori separati. 9.7.3.8.Freni elettromeccanici Gli eventuali freni elettromeccanici devono essere serrati meccanicamente ed allentati elettricamente. 9.7.3.9.Prova di rigidità dielettrica Nello stato in cui lasciano lo stabilimento, nuovi e a secco, con batteria di trazione disinserita, i carrelli saranno controllati applicando fra le parti sotto tensione ed il telaio una tensione alternata di prova con frequenza compresa fra 25 e 100 hertz. I semiconduttori o analoghi componenti elettronici che possono essere danneggiati durante le prove dielettriche possono essere cortocircuitati o smontati. L'apparecchiatura dovrà essere in grado di resistere alle seguenti tensioni alternate di prova : >SPAZIO PER TABELLA> Qualora risulti necessaria una seconda prova, la tensione alternata di prova dovrà essere ridotta all'80 % della tensione di prova specificata nella precedente tabella. Qualora si effettui in alternativa un controllo di resistenza dielettrica con una durata della prova di un secondo, occorrerà aumentare la tensione alternata di prova a 1,1 volte i valori summenzionati. Se come tensione di prova viene usata una tensione continua con durata della prova di un secondo, il controllo dovrà essere effettuato con un valore di 1,6 volte il valore summenzionato della tensione alternata di prova. 9.7.3.10.Prova di resistenza di isolamento I carrelli per movimentazione devono presentare una sufficiente resistenza di isolamento. Nel quadro delle prove ordinarie, il carrello per movimentazione e la batteria di trazione devono essere controllati separatamente. La tensione di prova deve essere superiore alla tensione nominale ed inferiore a 500 V. La resistenza d'isolamento di ciascuno degli elementi elettrici situati tra le parti sotto tensione e il corpo del carrello per movimentazione, batteria esclusa, è ritenuta sufficiente quando è almeno pari a 1 000 ohm moltiplicata per la tensione nominale della batteria. La resistenza di isolamento della batteria di trazione, completamente carica e munita di elettrolito, è ritenuta sufficiente quando è almeno pari a 1 000 ohm tra le parti sotto tensione ed il corpo del carrello per movimentazione. 9.7.3.11.Dispositivi di sicurezza per circuiti elettrici ed elettronici I circuiti elettrici ed elettronici dei dispositivi di sicurezza menzionati nei seguenti punti : 9.7.3.7, lettere b) e c)Interruttore di emergenza 9.10.5.Protezione dell'operatore a terra 10.1.1.1. 10.1.2.1. 10.1.2.3.Limitazione di velocità e frenatura 10.1.3.1. 10.1.3.2. 10.1.2.2.Limitazione di velocità ed interdizione di traslazione 10.2.5.3.4.Allentamento di funi metalliche o catene 10.2.5.8.Secondo interruttore di fine corsa di sollevamento devono essere progettati e montati in modo che la funzione di sicurezza permanga anche in caso di avaria. Gli interruttori meccanici devono essere costruiti in modo da aprire obbligatoriamente il circuito. Essi devono essere azionati da un numero minimo di organi intermedi. Osservazione Qualora un circuito elettrico od elettronico semplice non basti per essere conforme ai suddetti requisiti, si possono anche raddoppiare i circuiti elettrici od elettronici per controllarne il corretto funzionamento. Un guasto deve provocare l'arresto del movimento in questione e la rimessa in marcia può avvenire soltanto previo ripristino del circuito. 9.8.Sistemi e loro elementi costitutivi per il sollevamento, l'inclinazione ed altri movimenti 9.8.1.Meccanismo di sollevamento e di inclinazione(1) 9.8.1.1.Catene meccaniche Soltanto le catene a rulli o a piastre sono autorizzate. Quando il meccanismo di sollevamento funziona mediante una o più catene, il costruttore del carrello dovrà impiegare catene che, stando al carico di rottura certificato dal loro fabbricante, danno un coefficiente K(2) di almeno 5/1 rispetto al carico statico che si determinerebbe sulla(e) catena(e) stessa(e), egualmente caricata(e), quando il carico nominale massimo si trova in posizione di trasporto, supposto nullo l'attrito nella struttura del montante. Il diametro delle pulegge o dei pignoni deve corrispondere ad almeno tre volte il passo della catena. 9.8.1.2.Funi metalliche Quando il meccanismo di sollevamento funziona mediante una o più funi metalliche, il costruttore del carrello dovrà impiegare funi che, stando al carico di rottura certificato dal loro fabbricante, danno un coefficiente di almeno 6/1 rispetto al carico statico che si determinerebbe sulla(e) fune(i) stessa(e), ugualmente caricata(e), quando il carico nominale massimo si trovi in posizione di trasporto, supposto nullo l'attrito nella struttura del montante. Il diametro delle pulegge per funi metalliche, misurato a fondo gola, deve essere pari a 22 volte il diametro delle funi stesse. 9.8.1.3.Sistema idraulico di sollevamento La discesa del carico nominale dovuta ad una perdita nel sistema idraulico non deve essere superiore, con il liquido idraulico alla normale temperatura di funzionamento, a 100 mm durante i primi dieci minuti. La presente disposizione riguarda le perdite che si verificano in normali condizioni di impiego dei carrelli ; non sono prese in considerazione quelle esterne dovute a condizioni anormali di impiego o a montaggio difettoso. 9.8.1.4.Limitazione della corsa Il gruppo di sollevamento deve essere provvisto di fine corsa a battuta. Inoltre, si dovranno predisporre opportuni mezzi atti ad evitare che la piastra portaforca ed eventuali elementi mobili si sfilino accidentalmente dall'estremità superiore dei montanti. Tutti i movimenti a corsa limitata devono essere bloccati con fine corsa a battuta. 9.8.1.5.Limitazione della velocità di discesa Nel circuito idraulico di sollevamento dovranno essere inseriti opportuni mezzi di controllo atti, in caso di guasto del circuito idraulico ad esclusione del martinetto idraulico di sollevamento, a limitare la velocità di discesa del meccanismo di sollevamento con il suo carico nominale. La velocità non deve comunque superare 0,6 m/s. 9.8.1.6.Martinetti idraulici di inclinazione Quando il carrello solleva la portata nominale all'alzata di 2,50 m o in caso di sollevamento inferiore all'alzata massima, con il gruppo di sollevamento in posizione verticale, le perdite del gruppo idraulico di inclinazione (martinetti, distributori, ecc.) dovranno consentire una velocità media di inclinazione in avanti del gruppo di sollevamento inferiore a 5° durante i primi 10 minuti. La velocità media di inclinazione in avanti dovuta a perdite non deve superare 0,5° al minuto nel caso di carrelli con inclinazione massima inferiore a 5°. 9.8.1.7.Resistenza della struttura e delle attrezzature La struttura di un carrello e le relative attrezzature devono avere una resistenza adeguata e devono essere atte a sopportare per 15 minuti i carichi statici 1,33 Q1 e 1,33 Q2 alle alzate massime corrispondenti. Q1=Carico massimo alla distanza normalizzata dal centro del carico e all'alzata normalizzata (portata nominale, addendum A, punti 2, 3 e 4). Q2=Carico massimo all'alzata massima, conformemente alle indicazioni riportate sulla piastra relativa alla portata (portata effettiva, addendum A, punto 5). Nel sottoporre un carrello alla prova, i carichi possono essere disposti sulle forche in posizione di alzata massima corrispondente avvalendosi di un mezzo appropriato indipendente dal carrello ; il carrello sarà posto su un suolo sensibilmente orizzontale e il gruppo di sollevamento dovrà essere sensibilmente verticale. Durante la prova è consentito correggere la verticalità dei gruppi di sollevamento. Per sicurezza il carrello deve essere bloccato in modo tale da non condizionare le prove. I pneumatici possono essere asportati. Dopo la prova non si devono presentare deformazioni permanenti, né altri difetti. 9.8.2.Impianto idraulico 9.8.2.1.Circuiti idraulici I flessibili, i tubi rigidi e tutti i raccordi dovranno poter sopportare, senza scoppiare, una pressione pari almeno a 3 volte la pressione normale effettiva di servizio del circuito idraulico corrispondente. 9.8.2.2.Valvole di sicurezza Tutti i circuiti idraulici dovranno essere muniti di un dispositivo sicuro che impedisca alla pressione esistente nel circuito di superare un valore precedentemente stabilito (valvola di sicurezza). Questo dispositivo sarà costruito e montato in modo da non poter perdere accidentalmente la propria registrazione. Per modificare la regolazione del dispositivo deve essere necessario usare una chiave o un altro attrezzo. 9.8.2.3.L'impianto idraulico deve essere progettato in modo che, in caso di guasto o di arresto dell'alimentazione di energia, la pompa non possa funzionare accidentalmente come motore idraulico in seguito alla pressione idraulica formatasi nel circuito. 9.8.2.4.L'impianto idraulico deve essere progettato e montato in modo che le sue prestazioni e la sua affidabilità non vengano diminuite o che i suoi componenti non vengano danneggiati da sollecitazioni, vibrazioni o movimenti del carrello o dei suoi elementi, ecc. 9.8.2.5.L'impianto idraulico deve essere progettato in modo da garantire una continua filtrazione dell'olio in circolazione. 9.8.3.Bracci di forca o piastra portaforche 9.8.3.1.Bracci di forca, caratteristiche e prove : norma internazionale ISO - 2330 1a versione 1978, benché quest'ultima si riferisca unicamente ai bracci di forca a tenoni. 9.8.3.2.Bracci di forca ; blocco laterale Nei bracci di forca e nella piastra dovranno essere applicati dispositivi atti ad impedirne l'accidentale spostamento laterale. Si dovranno predisporre fine corsa atti ad impedire lo sfilamento laterale delle forche dalle estremità della piastra. 9.8.3.3.Prolunghe per forche Le prolunghe per forche dovranno esser progettate in modo da impedire qualsiasi spostamento accidentale sul braccio della forca. 9.8.3.4.Qualora la parte inferiore della piastra sia provvista di una scanalatura per i bracci di forca, tale scanalatura non deve trovarsi in corrispondenza di una scanalatura o sulla parte superiore della piastra, salvo che siano stati previsti dispositivi destinati ad evitare che il braccio di forca cambi inavvertitamente posizione. 9.8.4.Dispositivi di imbragatura I dispositivi d'imbragatura, se previsti, devono essere progettati in modo da evitare rischi di sganciamento accidentale. 9.9.Posto di guida 9.9.1.Dimensioni Il sedile o la pedana destinati all'operatore dovranno essere costruiti in modo che durante la guida l'operatore stesso abbia posto sufficiente per ritirarsi all'interno della proiezione in pianta del contorno del carrello. Devono essere rispettate le dimensioni minime seguenti espresse in mm : >INIZIO DI UN GRAFICO> <?aa3W><?aeLM26,><?aa8G>Sedile Sedile dell'operatore nel senso di marcia Sedile dell'operatore trasversale rispetto al senso di marcia Pedana Senso di marcia frontale Sezione verticale dello spazio per l'operatore in piedi vista frontalmente (o da dietro) <?aaF><?aa7G>(¹)<?aa3L>Dai fianchi alle spalle. <?aa7G>(²)<?aa3L>Per questa dimensione (altezza ai fianchi) si tratta eccezionalmente di un valore massimo. >FINE DI UN GRAFICO> Lo spazio al suolo di cui deve disporre l'operatore per la parte inferiore del corpo (dai piedi ai fianchi) non cerchio con un diametro di 360 mm. 9.9.2.Accesso I carrelli con operatore a bordo dovranno essere realizzati in modo da consentire la facile entrata ed uscita senza il rischio di scivolamento o caduta. Il piano di calpestio sarà antisdrucciolevole. Sarà predisposto un numero sufficiente di gradini o predellini con superfici o rivestimenti antisdrucciolevoli. L'altezza di ogni gradino (o predellino) rispetto a quello inmediatamente inferiore o rispetto al suolo non dovrà in alcun caso essere superiore a 550 mm ; se necessario, saranno disposte maniglie di sicurezza. 9.9.3.Il sedile dovrà essere imbottito e potrà essere sospeso elasticamente per ridurre la trasmissione delle vibrazioni al corpo dell'operatore. 9.9.4.Temperatura Il sedile e tutte le parti del carrello che possono venire a contatto con l'operatore quando questi si trova nella normale posizione di lavoro o quando accede o lascia il proprio posto di lavoro, dovranno essere isolati da qualsiasi aumento eccessivo di temperatura provocato dal motore o da altri apparecchi. 9.10.Dispositivi di protezione 9.10.1.Tetto di protezione dell'operatore contro la caduta di oggetti Tutti i carrelli per movimentazione ad alzata che superi 1,80 m con operatore a bordo, dovranno essere muniti di un tetto di protezione dell'operatore stesso, che può essere amovibile. Se l'altezza di sollevamento dei carrelli con operatore a terra e dei carrelli con operatore a terra muniti di mezzi atti a permettere all'operatore stesso di salirvi è superiore a 1,80 m, il dispositivo di sollevamento del carrello deve poter essere provvisto di una spalliera di protezione. Per carrelli per movimentazione con posto di guida sollevabile vedi capitolo 10. I tetti di protezione degli operatori dovranno possedere i seguenti requisiti : 9.10.1.1.Dettagli di progettazione 9.10.1.1.1.Caratteristiche generali Il tetto di protezione dovrà estendersi sopra l'operatore in tutte le normali condizioni di lavoro del carrello. Quando il tetto di protezione è fissato al gruppo di sollevamento, tale requisito è applicabile indipendentemente dalla posizione di detto gruppo. Le leve di comando in folle, i pedali sprovvisti di protezione e il volante comando sterzo possono estendersi in direzione del gruppo di sollevamento sino ad una distanza massima di 150 mm oltre la proiezione verticale su un piano orizzontale del profilo del tetto di protezione. Non si tiene conto invece del freno a mano in posizione aperta. La protezione delle gambe e dei piedi dell'operatore è considerata soddisfacente quando, in proiezione verticale su un piano orizzontale, la distanza tra la parte anteriore del tetto di protezione e la parte posteriore della struttura anteriore del telaio del carrello che assicura tale protezione non superi 150 mm. 9.10.1.1.2.L'eventuale avaria del meccanismo d'inclinazione non dovrà determinare, direttamente o indirettamente, la possibilità di lesioni all'operatore dovute al tetto di protezione. 9.10.1.2.Dimensioni 9.10.1.2.1.Il tetto di protezione dell'operatore potrà essere progettato e costruito in modo da ridurre il meno possibile la visibilità. 9.10.1.2.2.Le aperture situate nella parte superiore del tetto di protezione dell'operatore non dovranno superare 150 mm in una delle due dimensioni, lunghezza o larghezza. Il tetto di protezione dovrà essere costruito in modo da poter essere munito di un'attrezzatura supplementare che consenta, in casi particolari, una migliore protezione dell'operatore dalla caduta di oggetti. 9.10.1.2.3.Sui carrelli con operatore seduto deve esistere uno spazio libero verticale di almeno 1 000 mm, misurato dal punto di massimo abbassamento del sedile per il peso dell'operatore alla parte inferiore del tetto di protezione, in corrispondenza della posizione della testa dell'operatore quando questi si trova nella normale posizione di lavoro. 9.10.1.2.4.Sui carrelli con operatore in piedi deve essere predisposto uno spazio libero verticale di almeno 1 880 mm misurato dalla pedana dove si trova l'operatore alla parte inferiore del tetto di protezione, in corrispondenza della posizione della testa dell'operatore quando questi si trova nella normale posizione di lavoro. 9.10.1.2.5.Il tetto di protezione deve intralciare il meno possibile l'accesso e la discesa dell'operatore dal carrello. 9.10.1.3.Prove da eseguirsi sul tetto di protezione dell'operatore 9.10.1.3.1.Osservazioni generali Per provare il tetto di protezione dell'operatore contro la caduta di oggetti (ma non contro l'impatto di un carico corrispondente alla portata del carrello), devono essere eseguite le prove seguenti su un prototipo di tetto di protezione montato su un carrello del tipo per cui esso è stato progettato. È ammesso anche il montaggio su un telaio di prova, purché detto montaggio sia uguale a quello usato per il carrello. 9.10.1.3.2.Prova statica Il tetto di protezione dell'operatore dovrà poter sostenere per un minuto un carico di prova statico rigido, uniformemente ripartito sulla superficie della parte superiore della struttura principale, secondo la tabella ed il diagramma seguenti : >SPAZIO PER TABELLA> >INIZIO DI UN GRAFICO> <?aa3W>Carico statico di prova in kg Portata nominale del carrello in kg (Q) >FINE DI UN GRAFICO> 9.10.1.3.3.Prova dinamica Il tetto di protezione dell'operatore dovrà poter sostenere l'impatto di un cubo di legno duro del peso di almeno 45 kg. Il cubo di prova sarà disposto in modo da cadere in caduta libera con una superficie piatta pressoché parallela alla sommità del dispositivo di protezione, escludendo quindi l'urto di un angolo su uno spigolo. Si lascia cadere il cubo per 10 volte da un'altezza di 1,50 m in modo che esso urti il tetto in più punti ripartiti a caso entro un cerchio con diametro di 600 mm, il cui centro si trovi sulla verticale tracciata al di sopra del centro del sedile o del posto di guida dell'operatore. 9.10.1.3.4.Risultati delle prove statiche e dinamiche Dopo le due prove, il tetto di protezione non dovrà presentare rottura o separazioni tra i suoi vari elementi, né deformazioni permanenti verticali superiori a 20 mm, misurate sulla sua parte inferiore, all'interno di un cerchio con diametro di 600 mm, il cui centro si trovi sulla verticale tracciata al di sopra del centro del sedile o del posto di guida dell'operatore. 9.10.1.3.5.Componenti ausiliari Durante le prove dinamiche non si terrà conto di eventuali deformazioni dei componenti ausiliari, quali grate, tele, plastica, ecc. 9.10.2.Spalliera di protezione I carrelli elevatori a grande alzata dovranno essere progettati in modo da permettere l'installazione di una spalliera di protezione. 9.10.3.Pedana 9.10.3.1.Sui carrelli con posto di guida situato all'estremità, qualsiasi pedana per l'operatore dovrà estendersi oltre lo spazio occupato dall'operatore stesso, e dovrà essere progettata in modo da resistere ad una forza di compressione corrispondente alla massa del carrello o carico, applicata lungo l'asse longitudinale dello stesso, con il bordo estremo della pedana poggiante contro una superficie piana verticale. Nota Ai fini del presente capitolo, si considera come facente parte della pedana dell'operatore qualsiasi elemento di rinforzo o parte del carrello che contribuisca a conferire alla pedana resistenza allo schiacciamento. 9.10.3.2.Le pedane per operatore in piedi disposte a sbalzo rispetto al carrello devono essere munite di protezioni sui fianchi o sul lato anteriore. 9.10.3.3.Le pedane per operatore in piedi installate su carrelli con operatore a terra che sono disposte all'infuori dello spazio limitato dagli assi o del telaio del carrello devono ripiegarsi o oscillare automaticamente quando l'operatore scende dalla pedana ; le pedane stesse devono essere munite di mezzi atti ad evitare ripiegamenti o oscillazioni intempestivi quando l'operatore vi si trovi in piedi. 9.10.3.4.Le pedane (fisse) per operatore in piedi alte più di 1 200 mm da terra devono presentare parapetti con un corrente superiore, un corrente intermedio ed uno zoccolo di almeno 100 mm di altezza, o mezzi di protezione equivalenti, alti almeno 1 000 mm e non oltre 1 100 mm, misurati dal bordo superiore del parapetto al piano di calpestio, e dovranno poter resistere ad una forza di 900 N applicata in qualsiasi direzione orizzontale(1). I parapetti a cerniera o amovibili dovranno essere costruiti in modo da poterli montare correttamente e da poterne facilmente verificare il fissaggio. I parapetti a cerniera quando previsti devono potersi aprire unicamente verso l'alto, verso l'interno o lateralmente. 9.10.4.Dispositivi di protezione delle ruote 9.10.4.1.Qualora i copertoni delle ruote oltrepassino in notevole misura la sagoma del carrello, si dovrà provvedere all'applicazione di efficaci dispositivi di protezione onde ridurre al minimo il rischio che oggetti proiettati dai copertoni (fango, ghiaia, ciotoli, bulloni, ecc.) causino lesioni all'operatore quando questi si trova nella normale posizione di lavoro. Per quanto riguarda le ruote direttrici, il dispositivo di protezione dovrà coprire le ruote soltanto quando queste sono in posizione di marcia rettilinea. 9.10.5.Protezione dell'operatore sui carrelli manovrati da terra Il timone dei carrelli manovrati da un operatore a terra dovrà essere munito di un dispositivo atto ad invertire il senso di marcia o ad arrestare il carrello qualora, nella posizione di marcia, il timone venisse in contatto con un corpo solido (ad esempio, il corpo stesso dell'operatore). 9.10.6.Avvisatore acustico I carrelli per movimentazione dovranno essere tutti muniti di avvisatore chiaramente udibile. 9.10.7.Punti con pericolo di lesioni da schiacciamento e da taglio, nonché di impigliamento Le parti in movimento l'una rispetto all'altra, alla portata dell'operatore nella normale posizione di lavoro, dovranno o essere adeguatamente protette o trovarsi alla distanza minima stabilita qui di seguito : -punti in cui possono impigliarsi le dita dell'operatore : 25 mm ; -punti in cui possono impigliarsi le mani o i piedi dell'operatore : 50 mm ; -punti in cui possono impigliarsi le braccia o le gambe dell'operatore : 100 mm ; 9.11.Visibilità Gli operatori devono avere una visibilità sufficiente per consentire loro di effettuare tutti i movimenti in tutta sicurezza. 9.12.Condizioni ambientali 9.12.1.Rumorosità L'emissione di rumore di un carrello termico sarà misurata con le seguenti specificazioni. 9.12.1.1.Rumorosità nell'ambiente Il livello massimo di rumorosità ammesso nell'ambiente è 90 dB(A). 9.12.1.2.Rumorosità al posto di guida Il livello massimo equivalente di rumorosità ammesso (Leq) al posto di guida è 90 dB(A). 9.12.2.Cabina dell'operatore 9.12.2.1.Se invece di un tetto di protezione dell'operatore viene installata una cabina, questa deve essere conforme alle disposizioni del punto 9.10.1. 9.12.2.2.Se una cabina completamente chiusa è dotata di un impianto di riscaldamento, la presa d'aria che l'alimenta dovrà essere applicata sul lato di arrivo d'aria fresca ; un riciclaggio parziale dell'aria è nondimeno ammesso. Tale impianto deve essere saldamente fissato. La temperatura deve poter essere ripartita ragionevolmente nella cabina e deve essere previsto un dispositivo che impedisce all'operatore di bruciarsi. 9.12.2.3.Verranno prese le necessarie disposizioni per un'efficace aerazione della cabina. 9.12.2.4.Se i finestrini della cabina sono muniti di vetri, questi ultimi devono essere del tipo di sicurezza. Il parabrezza ed il vetro posteriore devono essere muniti di tergicristallo sufficientemente grande. 9.12.2.5.(soppresso) 9.13.Attrezzature di presa del carico 9.13.1.Le attrezzature (per esemprio, pinze, traslatori laterali, ecc.) dovranno essere progettate e costruite in modo che ne siano impediti l'accidentale distacco e spostamento laterale. I movimenti delle attrezzature e delle loro parti devono essere limitati meccanicamente a fine corsa. 9.13.2.I dispositivi di serraggio devono essere progettati in modo che la pressione di serraggio sia mantenuta automaticamente mediante valvole di arresto o qualsiasi altro sistema efficace quando i dispositivi di controllo del carrello si trovano in posizione neutra. In caso di guasti al sistema di alimentazione in energia di un'attrezzatura, il carico non deve poter cadere o mettersi in movimento involontariamente. 9.13.3.Se l'attrezzatura è munita di un proprio impianto idraulico a parte, quest'ultimo deve essere conforme ai requisiti del punto 9.8.2 « Impianto idraulico ». 9.13.4.Se l'attrezzatura è munita di un impianto idraulico collegato all'impianto idraulico del carrello, i due impianti idraulici devono essere compatibili e l'impianto combinato deve essere conforme ai requisiti del punto 9.8.2. « Impianto idraulico ». 9.13.5.Le attrezzature devono essere progettate e montate sul carrello in modo che l'operatore possa vedere, dalla sua posizione, il percorso e il gruppo portacarico. 9.13.6.I punti che presentano pericolo di lesioni da schiacciamento e da taglio, nonché di impigliamento delle attrezzature diverse da quelle di presa del carico devono essere conformi ai requisiti del punto 9.10.7. 9.13.7.Il momento di carico risultante da un'attrezzatura e dal carico da essa trasportato non dovrà superare il momento nominale di carico del carrello sul quale detta attrezzatura è montata. La stabilità di una combinazione tra carrello elevatore ed attrezzatura dovrà essere verificata dal costruttore del carrello oppure conformemente alle sue istruzioni. Al momento del calcolo della portata residua di sollevamento di una combinazione carrello elevatore/attrezzatura, occorre tener conto anche della spinta che si produce quando quest'ultima arriva a fine corsa (per esempio, traslatore laterale) con il suo carico nominale. 9.14.Gruppo sterzo - attenuazione degli urti La trasmissione di urti al volante dei carrelli con operatore seduto o in piedi deve essere limitata, nella misura del possibile, in modo da evitare lesioni alle mani o alle braccia dell'operatore. 9.15.Illuminazione I carrelli con operatore a bordo devono essere progettati in modo da poter essere attrezzati dal fabbricante, da un suo agente o da qualsiasi altra persona qualificata che si attenga alle direttive del fabbricante, di un circuito elettrico che consenta di collegare fari, luci rosse posteriori e, se necessario, un dispositivo per l'indicazione della direzione. 9.16.Stabilità del carrello La stabilità del carrello per movimentazione deve essere garantita in tutte le posizioni di lavoro e in tutti i movimenti di sollevamento e di marcia, a condizione che esso sia impiegato conformemente alla sua destinazione. Questo requisito può considerarsi soddisfatto quando vengono osservate tutte le condizioni contenute nei pertinenti allegati sul controllo. 10.DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI PER CARRELLI CON POSTO DI GUIDA SOLLEVABILE E CARRELLI APPOSITAMENTE PROGETTATI PER CIRCOLARE CON IL CARICO IN POSIZIONE ELEVATA Il presente capitolo 10 non si applica ai carrelli per movimentazione dei seguenti tipi : a)carrelli non elevatori (con pedana dell'operatore e gruppo portacarico non sollevabile) ; b)carrelli con posto di guida sollevabile a piccola alzata, sui quali il carico è sollevato da un'altezza appena sufficiente per consentirne il trasporto ; c)carrelli con posto di guida sollevabile, sui quali la pedana dell'operatore può essere sollevata soltanto fino a m 1,20 ; 10.1.Disposizioni generali I carrelli debbono essere costruiti in modo da avere, quando funzionano in condizioni speciali, sufficiente stabilità per circolare con piena sicurezza mentre il meccanismo di sollevamento o di spostamento dei carichi e/o l'operatore si trovano in posizione sollevata, abbassata o sterzata. Il costruttore può prevedere di limitare le prestazioni del carrello a condizione che esso comporti dispositivi automatici a tal fine previsti. 10.1.1.Dispositivi di sicurezza per alcuni modi di funzionamento 10.1.1.1.I carrelli che circolano liberamente fuori dei corridoi di accatastamento o in corridoi sprovvisti di dispositivi di guida, con il carico e/o l'operatore in posizione sollevata ; a)devono essere provvisti di un dispositivo automatico che impedisca loro di circolare in traslazione a velocità che superi 4 km/h se il posto di guida o il meccanismo di sollevamento si trovano ad oltre 500 mm di altezza dalla loro posizione più bassa (vedi figura 1) ; b)devono avere una velocità automaticamente limitata ad un massimo di 4 km/h se il posto di guida o il meccanismo di sollevamento si trovano tra 500 e 2 500 mm sopra la loro posizione più bassa ; a queste alzate, la velocità dei carrelli deve essere limitata ad un valore molto ridotto (2,5 km/h massimo) se la direzione di marcia diverge di oltre 10o rispetto alla posizione di traslazione rettilinea (vedi figura 1) ; c)devono essere muniti di un dispositivo automatico che impedisca la traslazione o la limiti ad una velocità molto ridotta (2,5 km/h massimo) se il posto di guida o il meccanismo di sollevamento si trovano ad oltre 2 500 mm di altezza rispetto alla loro posizione più bassa (vedi figura 1) ; d)facendo eccezione per il caso di spostamenti a bassissima velocità devono essere muniti - se il sollevamento supera un'altezza di 2 500 mm - di un dispositivo che impedisce automaticamente la trazione quando il meccanismo di sollevamento del carico è in funzione. 10.1.1.2.I corridoi con dispositivo di guida devono essere muniti di un dispositivo che, durante il funzionamento del carrello, ne limiti a circa 2o la deviazione dell'asse longitudinale rispetto all'asse longitudinale del corridoio. 10.1.1.3.Quando il modo di funzionamento di un carrello, utilizzato nei corridoi, è oggetto di restrizioni, per cui taluni congegni esterni di sostegno impediscono interamente o parzialmente il suo ribaltamento (per esempio mediante rotelle portate dal carrello che scorrono in apposite rotaie fissate sulle scaffalature), le rispettive prove speciali di stabilità nei corridoi debbono essere effettuate soltanto nelle direzioni in cui il carrello non è protetto contro il ribaltamento. Si dovrà tuttavia impedire lo sganciamento del carrello da questi congegni durante la manovra dello stesso in posizione elevata. 10.1.1.4.In conformità dei punti 10.1.1.2 e 10.1.1.3, per i carrelli a funzionamento guidato si dovrà osservare un margine di sicurezza, appositamente progettato, di almeno 100 mm tra l'estremità del posto di guida e le scaffalature o il carico nella sua normale posizione accatastata. 10.1.2.Dispositivi di sicurezza di comando 10.1.2.1.Se la stabilità del carrello dipende da una riduzione della velocità e/o della frenatura ad una o più altezze determinate, il funzionamento oltre questi limiti deve essere reso automaticamente impossibile. Se la traslazione del carrello oltre una certa altezza di sollevamento è permessa soltanto a velocità molto ridotta (2,5 km/h massimo), la traslazione oltre questa velocità deve essere resa automaticamente impossibile. Un carrello progettato per l'impilamento su tre fronti deve essere munito di un dispositivo automatico che impedisca ; a)la traslazione a più di 2,5 km/h quando il carico è in posizione avanzata ; b)lo spostamento orizzontale del carico quando il carrello è in movimento di traslazione. Questa esigenza cade se il costruttore garantisce la stabilità in modo diverso. 10.1.2.2.Quando una parte qualsiasi del carrello rischia di interferire lateralmente nello spazio delle scaffalature, è necessario montare uno o più dispositivi atti ad impedire siffatto movimento mentre il carrello è in fase di traslazione, di sollevamento o di discesa del carico. Parimenti, quando il meccanismo è esteso o in fase di estensione, lo spostamento del carrello deve potersi effettuare soltanto a bassissima velocità (2,5 km/h massimo). 10.1.2.3.Alle alzate per le quali la traslazione del carrello può avvenire soltanto a bassissima velocità (2,5 km/h massimo), l'accelerazione deve essere automaticamente ridotta ad un valore pari o inferiore alla decelerazione massima autorizzata dal costruttore per queste alzate. 10.1.2.4.Tutti i comandi, tutti i meccanismi o dispositivi generatori di movimenti devono poter tornare nella posizione di sicurezza (ogni movimento bloccato) ed essere progettati in modo da garantire la sicurezza in caso di guasto. Ove non sia ragionevolmente possibile applicare tale sistema, sarà montato un dispositivo che segnali qualsiasi difetto di funzionamento. 10.1.3.Freni di servizio 10.1.3.1.Per il lavoro che si effettua senza dispositivio di guida nei corridoi, ovvero fuori dei corridoi, con il posto di guida o il meccanismo di sollevamento situati a non oltre 500 mm sopra la loro posizione più bassa, la decelerazione di frenatura deve corrispondere a quanto indicato al punto 9.3.1, gruppo A, oppure la velocità di traslazione deve essere automaticamente ridotta ad un massimo di 9 km/h (vedi figura 1). 10.1.3.2.Se il posto di guida o il meccanismo di sollevamento si trovano ad oltre 500 mm sopra il loro livello più basso, sia che il carrello circoli entro corridoi muniti di dispositivo di guida o liberamente, la decelerazione di frenatura F, di cui al punto 9.3.1, può variare contemporaneamente alla velocità secondo le varie formule, qualora l'efficienza reale del freno di servizio sia automaticamente in funzione della velocità. 10.2.Norme complementari per i carrelli con posto di guida sollevabile 10.2.1.Velocità I carrelli con posto di guida sollevabile devono essere progettati in modo da non poter superare, sotto carico e su un tratto piano, una velocità di traslazione di 16 km/h (vedi figura 1). 10.2.2.Freni di traslazione 10.2.2.1.I freni di servizio e di immobilizzazione possono essere azionati con uno stesso sistema. In questo caso, il mancato funzionamento del sistema deve determinare l'azionamento dei freni. 10.2.2.2.I freni di servizio e di immobilizzazione possono agire sugli stessi organi (per esempio, ceppi dei freni, camme e leve delle camme). 10.2.2.3.L'azionamento del freno deve avvenire mediante un organo normalmente situato sulla posizione « freno azionato ». La cessazione dello sforzo sul dispositivo di comando deve azionare automaticamente i freni e dare una decelerazione compatibile con la stabilità (punto 9.3.1, gruppo D). Quando i carrelli lavorano in circolazione libera a velocità superiori ai 9 km orari (vedi punto 10.1.3.1), per le quali è richiesta una frenatura maggiorata (vedi punto 9.3.1, gruppo A), la frenatura supplementare può essere applicata in modo convenzionale e non occorre che avvenga mediante un organo situato sulla posizione « freno azionato ». Il freno supplementare, d'origine, deve poter essere azionato soltanto quando il carico e/o il posto di guida si trovano ad un'altezza inferiore a 500 mm. 10.2.2.4.I freni possono essere assistiti, ma deve essere possibile ottenere la frenatura minima richiesta al punto 9.3.4.1, lettera c), anche in mancanza della fonte di energia che serve all'assistenza dei freni. 10.2.3.Posto di guida 10.2.3.1.Il posto di guida di un carrello progettato per lavorare ad un'altezza superiore a 1,2 m deve essere munito di parapetti conformi ai requisiti stabiliti dal punto 9.10.3.4. 10.2.3.2.I portelli, le barriere, ecc., devono potersi aprire soltanto verso l'interno, verso l'alto o lateralmente. Di preferenza, devono essere a chiusura automatica. Se il carrello è progettato per sollevare il posto di guida ad oltre 1,2 m di altezza, i portelli, le barriere, ecc., devono essere provvisti di un meccanismo che impedisca la traslazione ed il sollevamento quando essi non siano in posizione corretta, 10.2.3.3.Per i carrelli con posto di guida sollevabile e con piattaforma « percorribile » (walk on) nei quali una paletta od altro elemento sono utilizzati come piano di calpestio, devono essere predisposti mezzi atti ad evitare qualsiasi rischio di caduta dell'operatore o del suo aiutante per il capovolgimento o spostamento della paletta. Inoltre, i carrelli con posto di guida sollevabile e con piattaforma « percorribile » che sollevano a più di 1,2 m da terra devono essere provvisti di dispositivi che impediscano all'operatore, o al suo aiutante, di cadere dalla piattaforma quando la paletta non è in posizione. 10.2.3.4.Per i carrelli con posto di guida sollevabile ad oltre 1,2 m e con piattaforma « percorribile », di cui al punto 10.2.3.3, il parapetto di cui al punto 10.2.3.1 deve circondare l'insieme dello spazio accessibile all'operatore (ed, eventualmente, al suo aiutante se la presenza di quest'ultimo è consentita dal tipo di carrello progettato). 10.2.3.5.All'ingresso del gruppo portacarico è sufficiente l'applicazione di un corrente superiore se il posto di guida è progettato in modo che l'operatore possa trovarvisi imprigionato ; la struttura delle porte deve essere tale da agevolare la sua liberazione dall'esterno, oppure dovranno essere predisposti mezzi di entrata e di uscita, quali una botola nel tetto. 10.2.3.6.Il piano di calpestio del posto di guida deve essere pressoché orizzontale, antisdrucciolevole e, se il carrello è essenzialemente destinato ad uso esterno, tale da impedire l'accumulo dell'acqua. Esso deve poter sostenere una pressione di 1 800 N/m2 e una massa di 100 kg ripartita su 0,16 m2 in un punto qualsiasi della sua superfice. Se il piano di calpestio è munito di vetri, questi devono avere una resistenza pari a quella del piano oppure essere protetti in modo da offrire una sicurezza almeno equivalente a quella offerta dal piano stesso. In caso di impiego di lamiere perforate o di griglie, le perforazioni o i vuoti non devono lasciar passare una sfera di 20 mm di diametro ; la sezione di ciascuna apertura non deve mai essere superiore a 400 mm2. 10.2.3.7.I vari materiali che compongono il posto di guida devono essere almeno difficilmente infiammabili. 10.2.3.8.Se come pareti del posto di guida vengono utilizzate vetrate, la protezione di cui al punto 10.2.3.1 sarà opportunamente applicata a questi vetri. 10.2.4.Tetto di protezione dell'operatore Sopra il posto di guida dovrà essere montato un tetto di protezione dell'operatore conforme ai requisiti fissati al punto 9.10.1. Come alternativa, è ammessa una deroga al punto 9.10.1.3.2, se il carrello è munito di un dispositivo di arresto del sollevamento che comunque ed in ogni caso protegga l'operatore dalle conseguenze di un contatto tra il tettuccio del posto di guida e un eventuale ostacolo. Sui meccanismi di sollevamento idraulico può essere utilizzato a tal fine il limitatore di pressione se il tetto di protezione offre sufficiente resistenza. 10.2.5.Dispositivi di sicurezza e dettagli costruttivi 10.2.5.1.È necessario montare uno o più dispositivi oppure sistemare i comandi in modo che l'operatore ed il suo aiutante (vedi secondo comma) siano in condizioni di sicurezza all'interno dei limiti del posto di guida o della pedana prima che l'operatore possa provocare qualsiasi movimento del carrello o della piattaforma, e in modo che l'operatore stesso e/o il suo aiutante non possano oltrepassare i limiti del posto di guida o della pedana senza impedire i movimenti del carrello. Quando un carrello con posto di guida sollevabile è munito di dispositivi di sicurezza per più operatori, può essere montato un interruttore generale di arresto per consentire i cambiamenti di turno di lavoro. Dovrà essere possibile chiudere l'interruttore con una chiave diversa da tutte le altre chiavi utilizzate sul carrello. 10.2.5.2.Sicurezza del meccanismo di sollevamento 10.2.5.2.1.Il carrello deve essere attrezzato in modo da opporsi ad una caduta del posto di guida in caso di avaria del complesso di sollevamento. 10.2.5.2.2.Il requisito di cui al punto 10.2.5.2.1 si considera soddisfatto qualora vengano prese le seguenti misure : 10.2.5.2.2.1.per meccanismi di sollevamento completamente meccanici : -è previsto un dispositivo che sostiene il posto di guida con il suo carico massimo indicato dal costruttore in caso di avaria del meccanismo di sollevamento e -le funi o le catene utilizzate nel meccanismo di sollevamento dell'operatore sono almeno conformi ai punti da 10.2.5.3.1 a 10.2.5.3.5. Tuttavia, sino al 31 dicembre 1992, gli Stati membri possono ammettere nel proprio territorio anche l'immissione sul mercato di carrelli con un posto di guida sollevabile i quali soddisfino una delle condizioni summenzionate. L'operatore non dovrà poter liberare il dispositivo di immobilizzazione, a meno che la velocità di discesa sia limitata a 0,4 m/s ; 10.2.5.2.2.2.per meccanismi di sollevamento completamente idraulici : Deve essere predisposto un dispositivo che si opponga alla discesa in caso di rotture dei tubi rigidi o flessibili. Detto dispositivo deve essere fissato al martinetto o incorporato nello stesso. L'operatore non dovrà poter liberare il dispositivo di immobilizzazione, a meno che la velocità di discesa sia limitata a 0,4 m/s ; 10.2.5.2.2.3.per meccanismi di sollevamento misti : Tutti i meccanismi di sollevamento misti devono utilizzare i meccanismi di sicurezza di cui al punto 10.2.5.2.2.1 e 10.2.5.2.2.2. 10.2.5.3.Funi o catene utilizzate nei meccanismi di sollevamento del posto di guida 10.2.5.3.1.Allorché il meccanismo dispone di catene o funi per sollevare/sostenere il posto di guida, devono essere utilizzate almeno due catene/funi identiche. Il carico deve essere distribuito uniformemente sulle catene o sulle funi. Deve essere possibile controllare le catene e le funi su tutta la lunghezza. 10.2.5.3.2.Il carico di rottura complessivo delle catene o dei cavi/funi indicato dal fabbricante delle catene o dei cavi/funi deve essere, per le catene, almeno 10 volte superiore e, per i cavi/funi, almeno 12 volte superiore al carico statico di servizio sopportato da tutto l'insieme delle catene o dei cavi/funi ; per ogni catena o cavo occorrerebbe assicurare i coefficienti K di almeno rispettivamente 5/1 e 6/1, previsti ai punti 9.8.1.1 e 9.8.1.2(1). 10.2.5.3.3.La resistenza di ciascuna estremità della catena o della fune deve essere pari almeno all'80 % della resistenza della catena o della fune. 10.2.5.3.4.Quando il meccanismo di sollevamento del posto di guida comporti funi metalliche o catene occorre prevedere uno o più dispositivi di segnalazione dell'allentamento di dette funi o catene. La segnalazione deve comportare l'arresto automatico del movimento di abbassamento del meccanismo di sollevamento del posto di guida. Un dispositivo può garantire : -di poter liberare il dispositivo di sollevamento del carico o il posto di guida ; -di poter alzare il dispositivo di sollevamento del carico ; -di poter far scendere sino alla posizione più bassa il posto di guida o il dispositivo di sollevamento del carico e -di non poter sollevare nuovamente il posto di guida o il dispositivo di sollevamento del carico prima del reinnesto del dispositivo di segnalazione. Il meccanismo di sollevamento deve essere disposto in modo da evitare che le funi possano aggrovigliarsi, torcersi od essere spostate dalla loro normale posizione di lavoro. 10.2.5.3.5.Devono essere prese tutte le disposizioni utili affinché in caso di rottura di una o più catene o funi, l'allineamento delle catene o delle funi che restano in funzione ed i loro attacchi siano conservati senza provocare la deformazione degli elementi costitutivi del carrello. La rottura di una catena o di una fune deve azionare l'arresto del movimento di sollevamento o di abbassamento in corso. 10.2.5.4.Qualora esistano due posti di guida disposti uno sul telaio e l'altro sul posto di guida sollevabile, è necessario poter mettere fuori servizio i comandi del posto situato sul telaio per rendere operativi i comandi del posto di guida sollevabile. Devono, però, poter funzionare i mezzi di discesa in caso di emergenza di cui al punto 10.2.5.7. Il posto di guida installato sul telaio deve essere disposto al di fuori della zona occupata dal posto di guida sollevabile quando quest'ultimo è abbassato. 10.2.5.5.Le fonte di energia (di norma la batteria) deve poter essere disinserita in modo sicuro dagli organi di traslazione, di sollevamento e di movimentazione del carico con un mezzo facilmente accessibile all'operatore, a prescindere dalla posizione della cabina di manovra. Il sistema deve essere progettato in modo da evitare qualsiasi pericolo per l'operatore in caso di interruzione dell'alimentazione di energia durante la discesa. 10.2.5.6.I carrelli progettati per sollevare l'operatore oltre 2,5 m devono essere muniti di un dispositivo che gli consenta di raggiungere il suolo quando il posto di guida rimane bloccato in posizione elevata. 10.2.5.7.I carrelli progettati per sollevare il posto di guida oltre 2,5 m devono essere provvisti di un comando di discesa di emergenza, azionabile dal suolo, anche se è stata interrotta l'alimentazione di energia. Il posto di guida deve essere disposto in modo opportuno per evitare qualsiasi rischio alla persona che interviene. 10.2.5.8.Il meccanismo di sollevamento deve essere munito di dispositivi che ne limitino la corsa. Uno dei dispositivi deve essere obbligatoriamente un arresto meccanico costituito da uno scontro che impedisca al meccanismo di sollevamento di sganciarsi a fine corsa. Occorre inoltre predisporre mezzi atti ad impedire che il posto di guida dell'operatore si sganci accidentalmente dal meccanismo di sollevamento su tutta la lunghezza del suo movimento. 10.2.5.9.I carrelli progettati per sollevare il posto di guida oltre 2,5 m devono essere dotati di un segnale luminoso visibile dal suolo quando il carrello effettua una manovra di discesa e di traslazione. 10.2.5.10.I carrelli muniti di ruote con pneumatici dovranno essere provvisti di uno o più dispositivi che limitino al minimo l'inclinazione in caso di avaria di un pneumatico. 10.2.6.Targhe indicatrici 10.2.6.1.La targa della portata (punto 9.1.2) deve indicare chiaramente non soltanto i rapporti portata/altezza, ma anche le altezze alle quali sono automaticamente imposti i cambiamenti di forza di decelerazione. La targa deve essere fissata in modo durevole ed essere chiaramente leggibile dall'operatore dal suo posto di guida. 10.2.6.2.Oltre alle targhe richieste (punto 9.1 ed altri) il carrello deve essere provvisto di una targa fissata in modo durevole, che indichi chiaramente il numero di persone autorizzate ad accedere alla pedana dell'operatore durante l'impiego. >INIZIO DI UN GRAFICO> <?aa3W><?aeLM30,><?aa8G>FIGURA 1 Utilizzazione in corridoi con dispositivo di giuda in circolazione libera Velocità V<?È>1 da oltre 9 a 16 km/h massimo (¹) fino a 9 km/h molto ridotta (2,5 km/h massimo) fino a 4 km/h fino a 9 km/h da oltre 9 a 13,4 km/h da oltre 13,4 a 16 km/h massimo (¹) Sollevamento limitato solamente dalla stabilità da oltre 500 mm a 2,5 m fino a 500 mm Sterzatura guidata non limitata ± 10° non limitata Freno di servizio : forza di decelera- zione al gancio F <?Ì> 7 9 % 9 % 1,0 V<?È>1 % 1,86 V<?È>1 % 25 % <?aaF><?aa7G>(<?aaH>1<?aaN>)<?aa3L>Il limite di velocità a 16 km/h non si applica ai carrelli con posto di guida non sollevabile per operatore seduto. >FINE DI UN GRAFICO> 11.DOCUMENTAZIONE, ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE Ogni carrello semovente per movimentazione (oppure, con il consenso dell'utilizzatore, ogni gruppo di carrelli) deve essere accompagnato da uno o più libretti di istruzioni complete e dettagliate per l'uso e la manutenzione redatti in una lingua comprensibile all'utilizzatore del paese in questione. Gli Stati membri possono esigere che i carrelli, per poter essere utilizzati nel loro territorio, debbano essere provvisti di indicazioni relative alle rispettive legislazioni in materia di lavoro. ADDENDUM A DEFINIZIONE DELLA PORTATA 1.INTRODUZIONE Il presente addendum definisce la portata nominale per facilitare il confronto dei modelli di base del costruttore ; essa è connessa alla nozione di alzata normalizzata. Il presente addendum definisce anche la portata effettiva di un carrello quando sia munito del suo gruppo di sollevamento in ordine di lavoro. Detta portata è determinata dalle apposite prove unificate di stabilità. 2.PORTATA NOMINALE La portata nominale di un carrello indicata dal costruttore deve corrispondere al carico massimo Q(1) che, per la sua concezione, esso può trasportare ed impilare, sulla forca o sulla piattaforma, con un gruppo di sollevamento doppio verticale, la cui alzata massima sia uguale all'alzata normalizzata H, conformemente al punto 3, e con una distanza normalizzata del centro di carico D, conformemente al punto 4, misurata orizzontalmente e verticalmente fra il baricentro G del carico e : a)la faccia anteriore della parte verticale della forca b)la faccia superiore della parte orizzontale della forca (vedi figura 1) o dimensioni equivalenti nel caso di carrelli muniti di una piattaforma Anche se il carrello non utilizza un gruppo di sollevamento doppio o non solleva all'alzata normalizzata H, gli deve essere attribuita una portata nominale come se avesse un gruppo di sollevamento doppio. >INIZIO DI UN GRAFICO> <?aa3W><?aa8G>FIGURA 1 D=distanza <(BLK0)CCF> 17910a s 2200039 452 </(BLK0)CCF> <(BLK0)CCF> 00100210000000</(BLK0)CCF> <(BLK0)CCF> FXAL86384ITC/0009/01</(BLK0)CCF> normalizzata del centro del carico G=baricentro del carico, situato nel piano longitudinale di simmetria fra i montanti del gruppo di sollevamento H=altezza normalizzata di sollevamento Q=carico >FINE DI UN GRAFICO> 3.ALZATE NORMALIZZATE H=2 500 mm per i carrelli a forca ricoprente e per quelli a piattaforma ricoprente a forte alzata con larghezza sino a 690 mm inclusi sopra i bracci della forca o sopra la piattaforma. H=3 300 mm per tutti gli altri tipi di carrelli. 4.DISTANZE NORMALIZZATE DEL CENTRO DI CARICO 4.1.Per i carrelli a sbalzo prodotti in serie, con portata nominale non superiore a 10 000 kg, forniti nei paesi che applicano il sistema di unità internazionali (SI), le distanze normalizzate del centro di carico devono essere le seguenti : >SPAZIO PER TABELLA> -Per tutti gli altri carrelli, eccettuati quelli a presa laterale, la distanza del centro di carico che serve a determinare la portata sarà di 600 mm. -Per i carrelli a presa laterale, la portata sarà calcolata con il centro di carico alla distanza indicata dal costruttore. -La portata dei carrelli per impieghi speciali può essere calcolata in funzione di una distanza del centro di carico adeguata all'impiego. 5.PORTATA EFFETTIVA La portata effettiva di un cerrello è calcolata in base ad opportuni metodi di determinazione della stabilità e varietà secondo i vari tipi e le varie altezze dei gruppi di sollevamento installati e secondo le varie distanze del centro di carico (vedi punto 4) usate per il calcolo. II valore deve essere calcolato con la forca o la piattaforma di serie. Possono essere calcoltati anche valori supplementari di portata effettiva con attrezzature amovibili quando ciò sia contentito dalla corrispondente prescrizione sulla stabilità. ADDENDUM B INDICAZIONI DA RIPORTARE SULLA TARGA DELLA PORTATA 1.INTRODUZIONE Il presente allegato intende uniformare e facilitare l'apposizione di dati sulle targhe che indicano la portata. La definizione di questi dati relativi alla portata figura nell'addendum A. 2.PORTATA NOMINALE La portata nominale deve figurare sulla targa d'identificazione. Esempio : « portata nominale = 6 000 kg ». La portata nominale può figurare sulla targa della portata, ma solo in modo da non poter essere confusa con i dati relativi alla portata effettiva. Esempio : tipo n. XYZ/6,0. 3.PORTATA EFFETTIVA Dovendo figurare sulla targa della portata, le portate effettive, le altezze di sollevamento (alzate) e le distanze del centro di carico devono essere conformi ai seguenti requisiti : 3.1.Devono essere sempre indicate la portata effettiva alla massima altezza di sollevamento del carrello ed alla distanza normalizzata del centro di carico. Verranno inoltre indicate le portate effettive per una o varie altre distanze del centro di carico, se la concezione del carrello lo consente(1). 3.2.Quando è consentito il sollevamento di portate effettive superiori a quelle indicate al punto 3.1 ad altezze inferiori all'alzata massima del carrello si dovranno indicare queste portate effettive per le corrispondenti alzate e per la distanza normalizzata del centro di carico. Se la concezione del carrello lo consente, verranno inoltre indicate le portate effettive per una o varie altre distanze del centro di carico(1). 3.3.Possono anche essere indicate altre portate effettive e altre distanze del centro di carico. 4.ATTREZZATURE Un carrello fornito in origine con una o più attrezzature amovibili deve recare informazioni aggiuntive sulla portata rispetto a quelle richieste al punto 3. Le portate effettive, le alzate e le distanze del centro di carico, ad attrezzatura montata, che devono figurare sulla targa, devono essere conformi ai seguenti requisiti : Le capacità ammesse alle corrispondenti alzate e le rispettive distanze dal centro di carico devono sempre essere indicate. Occorre inoltre identificare con chiarezza l'attrezzature alla quale si riferiscono le indicazioni. 5.UNITÀ Le unità usate per esprimere i valori devono essere le seguenti : SI -altezza di sollevamento :millimetri (mm) -carico :chilogrammi (kg) -distanza del centro di carico :millimetri (mm) 6.MARCATURA I particolari che figurano sulla targa della portata possono presentarsi sotto forma di tabella o di diagramma. ADDENDUM C DATI SPECIFICI DELLE PRESE DI CORRENTE 1.SPECIFICAZIONE 1.1.Numero dei modelli La presente specificazione si applica a tre modelli definiti dalla corrente nominale in ampère : 80, 160, 320 ampère. 1.2.Definizione 1.2.1.Corrente nominale Per corrente nominale si intende la corrente in ampère che la presa può condurre ininterrottamente senza superare il riscaldamento ammesso di cui al punto 1.3.8. 1.2.2.Corrente d'intervenzione d'emergenza Per corrente d'interruzione sotto carico massimo si intende la corrente, di cui al punto 2.3.2, che la presa di corrente deve poter interrompere in circostanze eccezionali d'emergenza. 1.2.3.Tensioni 1.2.3.1.Tensione massima Le prese di corrente sono predisposte per una tensione massima di 150 V in corrente continua. Questa tensione massima è indicata all'esterno della presa stessa (punto 1.3.11). 1.2.3.2.Tensioni d'esercizio Le tensioni nominali delle batterie di trazione non devono superare 96 volt. 1.3.Dettagli costruttivi Ciascuna presa di corrente è formata da due elementi accoppiabili, ciascuno dei quali deve poter essere munito di mezzi di fissaggio. 1.3.1.Involucri Gli involucri devono essere di adeguata resistenza meccanica, difficilmente infiammabili, non assorbenti e resistenti agli acidi, ai gas delle batterie ed alle basi diluite (ad esempio, il gale), e devono poter essere colorati in tutti i colori usuali. 1.3.2.Contatti Ciascun elemento della presa ha due contatti principali. Si può anche contemplare la possibilità di applicare due contatti ausiliari. Tutti questi contatti devono essere opportunamente protetti contro la corrosione. Nei tre modelli di prese di corrente, i contatti ausiliari se esistono, devono poter condurre una corrente di 20 ampère. Essi devono stabilire il contatto soltanto dopo il collegamento dei contatti principali. 1.3.3.Parti meccaniche Le parti meccaniche devono essere opportunamente protette contro la corrosione. 1.3.4.Irreversibilità Agli involucri deve essere incorporato un dispositivo non esportabile inteso a rendere irreversibile il collegamento di due elementi in modo da evitare ogni inversione di polarità. 1.3.5.Isolamento I contatti e gli altri elementi conduttori di corrente, sia separati che collegati, non deveono venire in contatto con elementi metallici dell'involucro della presa di corrente. Gli isolanti devono poter resistere a temperature comprese tra + 90 a 20 °C. Nota Dato che la temperatura massima non può superare 90 °C, gli isolanti interni ed esterni devono essere almeno della classe Y, di cui alla raccomandazione 85 della Commissione elettrotecnica internazionale (1957). 1.3.6.Gradi di protezione 1.3.6.1.Quando due elementi della presa sono accoppiati, il complesso deve fornire un grado di protezione che sia conforme a CENELEC HD 365 IP 23. 1.3.6.2.Quando i due elementi della presa non sono accoppiati, l'elemento collegato stabilmente alla batteria deve essere protetto in modo da evitare il contatto accidentale delle persone con parti sotto tensione e l'introduzione di corpi estranei di dimensioni medie. Queste varie protezioni devono fornire un grado di protezione che sia conforme a CENELEC HD 365 IP 23, e cioè : IP 2*-protezione contro il contatto delle dita con le parti sotto tensione ; protezione dalla penetrazione di corpi estranei di dimensioni medie ; IP *3-l'acqua che cada a pioggia in una direzione che formi con la verticale un angolo inferiore o pari a 60° (circa 1 rad) non deve avere effetti dannosi. 1.3.7.Codificazione Ciascuna presa di corrente deve essere munita di un dispositivo di codificazione che permetta di introdurre un elemento maschio soltanto in un elemento femmina fatto per la stessa tenzione d'esercizio. 1.3.8.Limiti di temperatura I contatti, le prese di collegamento dei cavi e le parti meccaniche devono poter resistere ad una temperatura massima di 90 °C e ad una temperatura minima di 20 °C. 1.3.9.Morsetti di raccordo degli elementi della presa I singoli elementi della presa devono essere collegati alla batteria o a circuiti di utilizzazione (oppure ai circuiti di ricarica) mediante cavi. La tabella che segue indica, per i tre modelli di presa di corrente, la sezione nominale dei cavi di rame. >SPAZIO PER TABELLA> 1.3.10.Bloccaggio, manovrabilità Due elementi qualsiasi, una volta accoppiati, sono tenuti insieme da un dispositivo di bloccaggio. Questo dispositivo deve poter essere sbloccato rapidamente in caso di pericolo. I due elementi di presa devono poter essere facilmente separati in tutte le posizioni. Lo sforzo massimo richiesto per separare i due elementi non deve superare 150 N. Si può fare a meno di un dispositivo di bloccaggio se per separare gli elementi della presa occorre esercitare una forza di almeno 15 N. 1.3.11.Marcatura Le prese di corrente devono portare in modo chiaro e indelebile i seguenti contrassegni : -nome o marchio del fabbricante -tensione massima d'esercizio : cioè 150 V -corrente nominale in ampère (ad esempio : 160 ampère) -i segni « + » e « » corrispondenti ai contatti da collegare rispettivamente al polo positivo e a quello negativo della batteria. 2.PROCEDURE DI PROVA Su tre prototipi di tutti i modelli di presa di corrente devono essere eseguite tutte le prove che seguono. Le prese di corrente prodotte in serie devono possedere tali requisiti e la relativa garanzia deve essere fornita da adeguati controlli. Le prove devono essere eseguite in condizioni adeguate a garantire la sicurezza. 2.1.Prova di aumento di temperatura sui componenti delle prese in cui circola corrente conto del riscaldamento spontaneo dovuto alla resistenza dei contatti, la presa di corrente viene collegato per mezzo di cavi della sezione nominale di cui al punto 1.3.9. I cavi vengono fissati con uno dei metodi raccomandati dai fabbricanti di prese di corrente. Essi devono avere una lunghezza non inferiore a 2 metri. Le prove vengono eseguite alla corrente nominale e ad una temperatura ambiente di 20 ± 2 °C. Le prove continuano finché le temperature non si sono stabilizzate. Il riscaldamento viene misurato mediante termocoppie o qualsiasi altro metodo di precisione equivalente. È vietato l'uso di termometri ordinari. L'aumento di temperatura non deve essere superiore a 65 °C. 2.2.Prova di resistenza Due elementi di presa normalmente accoppiati, senza corrente, vengono separati, poi nuovamente accoppiati. Questa prova viene ripetuta 5 000 volte. Il complesso della presa di corrente deve poi poter sostenere le prove di riscaldamento di cui al punto 2.1. 2.3.Prova di interruzione sotto carico 2.3.1.Prova di interruzione in condizioni di sovraccarico Un complesso di due elementi di presa accoppiati viene collegato ad una fonte di corrente continua di 96 V, tramite un circuito induttivo con impedenza di 0,50 +00,05 millihenry. Si fa passare la corrente nella presa secondo la seguente tabella : -per il modello da 80 ampère : 200 ampère -per il modello da 160 ampère : 400 ampère -per il modello da 320 ampère : 800 ampère. Dopo aver collegato adeguatamente i due elementi della presa di corrente, si interrompe nuovamente la corrente separando i due elementi alla velocità di 0,8-1,0 m/sec. Questa prova viene eseguita 5 volte di seguito. Dopo queste prove, la presa viene esaminata per constatare eventuali danni, poi nuovamente accoppiata e sottoposta alla prova di riscaldamento di cui al punto 2.1. Qualora i due elementi non possano essere accoppiati o la prova di riscaldamento non venga superata, la presa viene scartata. 2.3.2.Interruzione in condizioni di emergenza Se l'isolamento di emergenza è conforme al metodo a) di cui al punto 9.7.3.7, si deve eseguire la seguente prova : Un complesso di due elementi di presa accoppiati viene collegato ad una fonte di corrente continua tramite un circuito induttivo con un'impedenza tale che alla tensione di alimentazione di 96 V la costante di tempo del circuito sia di 15 millisecondi e la corrente da interrompere sia pari a 4 volte la corrente nominale. La presa di corrente deve essere in grado di spegnere qualsiasi arco formatosi in seguito a questo disinscrimento d'emergenza. Non è tassativamente necessario che dopo questa prova i due elementi della presa di corrente siano ancora in condizioni da poter essere utilizzati. 2.4.Prova d'immersione Due elementi di presa accoppiati, senza cavi vengono immersi per 1 ora in una soluzione di acido solforico di peso specifico pari a 1,10 ± 0,05 a temperatura ambiente. Una volta sciacquati in acqua pura ed asciugati, i due elementi devono poter essere accoppiati correttamente e superare la prova di riscaldamento di cui al punto 2.1. La prova viene ripetuta nelle stesse condizioni utilizzando una soluzione di idrossido di potassio (potassa caustica) di peso specifico pari a 1,10 ± 0,05. Gli elementi della presa devono poi essere sottoposti alle prove di cui ai punti 2.5 e 2.6, ma in precedenza immersi anche in idrogeno per non meno di 48 ore. Tutte le prove successive devono essere effettuate su tutti e tre i tipi nella successione prevista nel testo. 2.5.Prova di rigidità dielettrica Ciascun elemento di presa, senza cavo, deve poter condurre per un minuto una corrente alternata di forma sinusoidale, avente frequenza compresa tra 25 e 100 hertz e tensione effettiva di 2000 volt, applicata : -tra i due contatti principali, -tra l'eventuale contatto o contatti ausiliari ed i contatti principali, -tra i contatti collegati tra di loro e le parti metalliche della presa, nonché le parti metalliche fissate all'involucro (se questo è isolante). 2.6.Prova di caduta Uno dei due elementi viene collegato a due tratti di 1 500 mm di cavo della massima sezione ammessa, le cui estremità sono fissate a 1 000 mm dal suolo. Si lascia cadere l'elemento da un'altezza di 2 000 mm su un pavimento di cemento. Questa prova si esegue 25 volte. Dopo queste prove, nessuna parte della presa di corrente deve presentare fessure o deformazioni permanenti. L'elemento deve poter essere accoppiato normalmente con un altro. (1)Conforme alla norma ISO 5053/I del 15 settembre 1980. (1)Per i carrelli con posto di guida sollevabile vedi il capitolo 10. (1)Per i carrelli con posto di guida sollevabile, vedi capitolo 11. (1)Per i carrelli con posto di guida sollevabile, vedi capitolo 10. (2)K = Carico di rottura minimo per catena o fune metallica × numero di catene o funiCarico utile del carrello + peso morto del meccanismo di sollevamento (1)Le catene e le funi metalliche non sono considerate mezzi di protezione equivalenti. (1)Vedi punti 9.8.1.1 e 9.8.1.2 per quanto riguarda i diametri delle pulegge e dei pignoni. (1)Se un carrello dispone di installazioni che consentono di sollevare l'operatore, oltre il carico nominale Q deve essere inclusa una tolleranza di 90 kg. (1)La distanza o le distanze supplementari del centro di carico devono essere di preferenza distanze normalizzate del centro di carico ; per il carrelli forniti nei paesi che applicano le unità SI, una di dette distanze, qualora non sia già inclusa, deve essere 600 mm. ALLEGATO II CERTIFICATO DI CONFORMITÀ RILASCIATO DAL COSTRUTTORE (O DALL'IMPORTATORE) PER CARRELLI SEMOVENTI PER MOVIMENTAZIONE Il sottoscritto : . (Cognome e nome, funzioni, impresa) attesta che il carrello semovente per movimentazione qui di seguito specificato è del tutto conforme ai requisiti della direttiva speciale . (Titolo e numero della direttiva) 1.Categoria : . 2.Costruttore o suo mandatario stabilito nella Comunità : . 3.Tipo : . 4.Numero del tipo/della serie del carrello semovente per movimentazione : . 5.Anno di costruzione : . 6.Altri dati supplementari : . Data : . . (Firma) . (Qualifica) ALLEGATO III MARCHIO DI CONFORMITÀ 1.Il marchio di conformità deve essere ben visibile ed indelebile. Esso deve essere apposto direttamente a fianco della targhetta segnaletica ovvero sulla stessa. 2.Le dimensioni del marchio debbono essere scelte in modo che l'informazione che vi figura sia ben visibile e leggibile. Il diametro reale del cerchio circoscritto al marchio deve essere pari almeno a 15 mm.
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