Art. 7

In vigore dal 22 dic 1986
Qualora gli oli usati siano rigenerati, gli Stati membri adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) il funzionamento dell'impianto di rigenerazione non causi all'ambiente un danno che potrebbe essere evitato. A tal fine gli Stati membri assicurano che i rischi connessi con la quantità di rifiuti della rigenerazione e con la loro tossicità e nocività siano ridotti al minimo e che i rifiuti in questione siano eliminati in conformità dell'articolo 9 della direttiva 78/319/CEE; b) gli oli di base ottenuti dalla rigenerazione non costituiscano rifiuti tossici e nocivi di cui all', lettera b), della direttiva 78/319/CEE e non contengano policlorodifenili e policlorotrifenili (PCB/PCT) in concentrazioni superiori ai limiti previsti all'articolo 10. Gli Stati membri comunicano dette misure alla Commissione. In base a tali informazioni la Commissione sottoporrà al Consiglio, entro cinque anni dalla notifica della presente direttiva, una relazione accompagnata, se del caso, da proposte appropriate.
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