Art. 1

La direttiva 75/439/CEE è modificata come segue:

In vigore dal 22 dic 1986
1) gli articoli da 1 a 6 sono sostituiti dal testo seguente: « Ai fini dell'applicazione della presente direttiva s'intende per: - olio usato: qualsiasi olio industriale o lubrificante, a base minerale, divenuto improprio all'uso cui era inizialmente destinato, in particolare gli oli usati dei motori a combustione e dei sistemi di trasmissione, nonché gli oli minerali per macchinari, turbine e comandi idraulici; - eliminazione: il trattamento oppure la distruzione degli oli usati nonché il loro immagazzinamento o deposito sul o nel suolo; - trattamento: le operazioni destinate a consentire la riutilizzazione degli oli usati, vale a dire la rigenerazione e la combustione; - rigenerazione: qualunque procedimento che permetta di produrre oli di base mediante una raffinazione degli oli usati che comporti in particolare la separazione dei contaminanti, prodotti di ossidazione e additivi contenuti in tali oli; - combustione: utilizzazione degli oli usati come combustibile, con recupero adeguato del calore prodotto; - raccolta: il complesso delle operazioni che consentono di trasferire gli oli usati dai detentori alle imprese di eliminazione degli oli.
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La direttiva 75/439/CEE è modificata come segue: (Art. 1 Direttiva (UE) 1987/101) — Testo vigente | Portale Normativo