Art. 2
In vigore dal 22 dic 1986
Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/CEE (1), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente.
(1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
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