Art. 2

In vigore dal 22 dic 1986
Fatte salve le disposizioni della direttiva 78/319/CEE (1), gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire la raccolta e l'eliminazione degli oli usati senza che ne derivino danni evitabili per l'uomo e l'ambiente. (1) GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 43.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1987:101:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo