Art. 5
In vigore dal 22 dic 1986
1. Se necessario ai fini degli obiettivi della presente direttiva e fatto salvo l', gli Stati membri attuano programmi di sensibilizzazione dell'opinione pubblica e di incitamento affinché gli oli usati siano, per quanto possibile, adeguatamente immagazzinati e raccolti.
2. Qualora gli obiettivi previsti dagli non possano essere conseguiti diversamente, gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie affinché una o più imprese effettuino la raccolta e/o l'eliminazione dei prodotti offerti dai detentori, eventualmente nella zona loro assegnata dalle autorità competenti.
3. Per conseguire gli obiettivi previsti dagli , gli Stati membri possono decidere di destinare gli oli usati a uno dei metodi di trattamento indicati all'. A tal fine, essi possono instaurare i controlli appropriati.
4. Per garantire l'osservanza delle misure adottate a norma dell', le imprese che raccolgono gli oli usati debbono essere sottoposte a registrazione e ad adeguato controllo da parte delle autorità nazionali competenti, compreso eventualmente un sistema di autorizzazioni.
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