Art. 3

In vigore dal 22 dic 1986
Le disposizioni adottate dagli Stati membri in virtù della presente direttiva possono essere applicate progressivamente alle imprese di cui all' della direttiva 75/439/CEE, esistenti al momento della notifica della presente direttiva, nel termine di sette anni a decorrere da tale notifica (1).
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Art. 3 Direttiva (UE) 1987/101 — Testo vigente | Portale Normativo