Art. 5

In vigore dal 17 nov 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1o gennaio 1988. La presente direttiva riguarda unicamente le domande di rimborso relative all'imposta sul valore aggiunto applicata agli acquisti di beni o alle prestazioni di servizi fatturati o alle importazioni effettuate a decorrere da tale data. 2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva e l'informano dell'uso che essi fanno della disposizione di cui all', paragrafo 2. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.
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