Art. 3
In vigore dal 17 nov 1986
1. Il rimborso di cui all', paragrafo 1, è concesso su domanda del soggetto passivo. Gli Stati membri determinano le modalità per l'introduzione della domanda, ivi compresi i termini, il periodo a cui la domanda deve riferirsi, il servizio competente a cui deve essere presentata e gli importi minimi per i quali può essere chiesto il rimborso. Essi stabiliscono anche le modalità del rimborso, ivi compresi i termini. Impongono al richiedente gli obblighi necessari per poter valutare la fondatezza della domanda ed evitare le frodi, in particolare l'obbligo di comprovare che svolge un'attività economica conformemente all', paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE. Il richiedente deve dichiarare per iscritto che non ha effettuato, nel corso del periodo stabilito, alcuna operazione che non sia conforme alle condizioni previste all', paragrafo 1, della presente direttiva.
2. Il rimborso non può essere concesso a condizioni più favorevoli di quelle applicate ai soggetti passivi della Comunità.
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