Art. 7

In vigore dal 17 nov 1986
L'articolo 17, paragrafo 4, ultima frase, della direttiva 77/388/CEE e l' della direttiva 79/1072/CEE cessano di avere effetto, in ciascuno Stato membro, a decorrere dalla data di applicazione della presente direttiva e, in ogni caso, alla data prevista all'.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1986/560 — Testo vigente | Portale Normativo