Art. 4
In vigore dal 17 nov 1986
1. Ai fini della presente direttiva il diritto al rimborso è determinato conformemente all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, quale esso è applicato nello Stato membro di rimborso.
2. Gli Stati membri possono tuttavia prevedere l'esclusione di alcune spese o subordinare il rimborso a condizioni complementari.
3. La presente direttiva non si applica alle cessioni di beni esentate o che possono essere esentate ai sensi dell'articolo 15, punto 2, della direttiva 77/388/CEE.
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