Art. 1

Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera:

In vigore dal 17 nov 1986
1) « soggetto passivo non residente nel territorio della Comunità », il soggetto passivo di cui all', paragrafo 1, della direttiva 77/388/CEE che, nel corso del periodo di cui all', paragrafo 1, non ha fissato in tale territorio né la sede della propria attività economica né costituito un centro di attività stabile a partire dal quale sono svolte le operazioni né, in mancanza di detta sede o di detto centro di attività stabile, il proprio domicilio o la propria residenza abituale e che, nel corso del medesimo periodo, non ha effettuato alcuna cessione di beni o prestazione di servizi che si consideri localizzata nello Stato membro previsto all', ad eccezione: a) delle prestazioni di trasporto e delle prestazioni di servizi ad esse accessorie, esentate ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, lettera i), dell'articolo 15 o dell'articolo 16, paragrafo 1, lettere B, C e D della direttiva 77/388/CEE; b) delle prestazioni di servizi nei casi in cui l'imposta è dovuta unicamente dal destinatario ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 77/388/CEE; 2) « territorio della Comunità », i territori degli Stati membri nei quali è applicabile la direttiva 77/388/CEE.
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Ai fini dell'applicazione della presente direttiva, si considera: (Art. 1 Direttiva (UE) 1986/560) — Testo vigente | Portale Normativo