Art. 9
In vigore dal 24 lug 1986
1. Qualora uno Stato membro ritenga che una quantità massima fissata nell'allegato II presenti un pericolo per la salute umana e quindi richieda un'azione rapida, esso può ridurla provvisoriamente per il proprio territorio. In questo caso, esso comunica senza indugio agli altri Stati membri e alla Commissione le misure adottate corredandole di una relazione sulle motivazioni.
2. Qualora si verifichi la situazione di cui al paragrafo 1, viene deciso, secondo la procedura prevista dall', se le quantità massime fissate nell'allegato II debbano essere modificate. Fino a quando il Consiglio o la Commissione non adotteranno in proposito una decisione secondo la suddetta procedura, lo Stato membro può mantenere le misure da esso poste in applicazione.
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