Art. 14
In vigore dal 24 lug 1986
La presente direttiva non si applica ai prodotti di cui all' per i quali è provato, almeno mediante un'indicazione adeguata, che sono destinati:
a) all'esportazione verso paesi terzi;
b) alla fabbricazione di prodotti diversi dai prodotti alimentari;
c) alla semina.
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