Art. 1
In vigore dal 24 lug 1986
Fatta salva la direttiva 74/63/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1973, relativa alla fissazione di quantità massime per le sostanze e per i prodotti indesiderabili negli alimenti per gli animali (1), modificata da ultimo dalla direttiva 86/354/CEE (2), la presente direttiva si applica ai prodotti indicati nell'allegato I, qualora questi prodotti possano contenere residui di antiparassitari elencati nell'allegato II.
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