Art. 10
In vigore dal 24 lug 1986
Fatto salvo l', le modifiche delle quantità massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:1986:362:oj#art-10