Art. 10

In vigore dal 24 lug 1986
Fatto salvo l', le modifiche delle quantità massime fissate nell'allegato II a causa dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche o tecniche sono adottate dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione.
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Art. 10 Direttiva (UE) 1986/362 — Testo vigente | Portale Normativo