Art. 8

In vigore dal 24 lug 1986
1. I modi di prelievo dei campioni e i metodi di analisi necessari al controllo, alla sorveglianza e alle altre misure previste dall', ed eventualmente dall', sono determinati secondo la procedura prevista dall'. La sussistenza di metodi di analisi comunitari, da usare in caso di contestazione, non esclude il ricorso da parte degli Stati membri ad altri metodi scientificamente validi che consentano di giungere a risultati comparabili. 2. Gli Stati membri comunicano agli altri Stati membri ed alla Commissione gli altri metodi utilizzati conformemente al paragrafo 1.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1986/362 — Testo vigente | Portale Normativo