Art. 7

In vigore dal 24 lug 1986
Gli Stati membri presentano alla Commissione, prima del 1o agosto di ogni anno, una relazione sui risultati dei controlli ufficiali, sulla sorveglianza esercitata e sulle altre misure adottate ai sensi degli e, se del caso, 5 nel corso dell'anno precedente.
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Art. 7 Direttiva (UE) 1986/362 — Testo vigente | Portale Normativo