Art. 6

In vigore dal 24 lug 1986
Ai fini della presente direttiva si considera che una « NET » sia equivalente alla specificazione comune di conformità. I riferimenti alle NET sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. 2. Salvo i casi di cui all', le competenti autorità degli Stati membri non fanno procedere a nuove prove, per un determinato tipo di apparecchiatura terminale, qualora i risultati delle prove effettuate a norma dell' abbiano dato luogo al rilascio di un certificato di conformità alla corrispondente specificazione comune di conformità, i cui riferimenti siano stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Tale certificato di conformità è riconosciuto ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata. 3. Le specificazioni comuni di conformità sono utilizzate in tutti gli Stati membri dalle autorità competenti per qualsivoglia verifica necessaria ai fini dell'omologazione dell'apparecchiatura terminale considerata. Nel caso di cui al primo comma la procedura di deroga di cui all', paragrafo 4, può essere applicata dalle autorità competenti degli Stati membri.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:1986:361:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo