Art. 7
In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'autorità o le autorità abilitate sul proprio territorio a rilasciare le omologazioni di apparecchiature terminali. La Commissione pubblica l'elenco di dette autorità nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco dei laboratori da essi omologati oppure omologati da organismi da essi riconosciuti come competenti per verificare la conformità delle apparecchiature terminali alle specificazioni comuni di conformità. Gli Stati membri forniscono periodicamente alla Commissione una relazione sulle attività svolte da detti laboratori nel settore oggetto della presente direttiva. Detti elenchi e relazioni sono trasmessi, per informazione, al comitato di cui all'.
3. Per l'applicazione dell', il certificato di conformità, rilasciato dal laboratorio omologato che ha proceduto alle prove, deve essere corredato dei dati che risultano dalle misure eseguite nel corso delle prove di conformità, di qualsiasi informazione necessaria per identificare con precisione l'apparecchiatura terminale sottoposta a dette prove, nonché dell'indicazione precisa della specificazione comune di conformità o della parte di detta specificazione che è servita da base alle prove.
4. Gli Stati membri si assicurano che le amministrazioni delle telecomunicazioni utilizzino specificazioni comuni di conformità in sede di acquisto di apparecchiature terminali contemplate da tali specificazioni, ad eccezione dei casi seguenti:
a) quando l'apparecchiatura è destinata a sostituire apparecchiature collegate alla rete prima dell'adozione della specificazione comune di conformità e quando tali apparecchiature rispondano alla stessa specificazione tecnica dell'apparecchiatura che sostituiscono. Oppure quando, durante un periodo di transizione tra i due sistemi, riconosciuto come necessario e definito nell'ambito di una NET, uno Stato membro abbia necessità di aggiungere un numero limitato di apparecchiature rispondenti alla specificazione del primo sistema. In entrambi i casi la Commissione è informata del ricorso a tale deroga e del numero di apparecchiature implicate; queste informazioni sono trasmesse al comitato di cui all';
b) qualora una consultazione accurata del mercato - la quale includa la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee di una richiesta di dichiarazioni di interessi - dimostri che non c'è un'offerta a condizioni economiche accettabili per siffatta apparecchiatura terminale conforme alle specificazioni comuni di conformità. In questo caso, sulla base di una necessità ineluttabile e per un periodo limitato di tempo, uno Stato membro può applicare soltanto una parte delle caratteristiche fissate nelle specificazioni comuni di conformità. Lo Stato membro informa immediatamente la Commissione della deroga e precisa le differenze nei confronti della specificazione comune di conformità che intende autorizzare. La Commissione consulta d'urgenza il comitato di cui all' e può chiedere alla CEPT di rivedere la specificazione comune di conformità in questione. Inoltre il comitato esamina la situazione almeno ogni sei mesi durante il periodo in cui la deroga è applicata.
Qualora alcuna richiesta di revisione sia indirizzata alla CEPT, la deroga scade quando un altro Stato membro presenti al comitato la prova che un'apparecchiatura terminale rispondente alla specificazione comune di conformità sia stata collegata alla sua rete pubblica di telecomunicazioni in condizioni commerciali normali.
La deroga accordata ad uno Stato membro può tuttavia essere prorogata se la Commissione ammette, su parere del comitato di cui all', che le condizioni tecniche ed economiche sono sufficientemente diverse nei due Stati membri per giustificare una tale proroga.
5. Gli Stati membri si concertano in sede di comitato di cui all' in modo da creare condizioni di concorrenza leale per l'esecuzione di una stessa serie di prove di conformità nei diversi laboratori omologati.
Storico versioni
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