Art. 8

In vigore dal 24 lug 1986
1. Uno Stato membro può soprassedere al riconoscimento di un certificato di conformità rilasciato ai fini dell'omologazione, previo esame della specificazione comune di conformità e del risultato delle prove, in uno dei due casi seguenti: a) qualora costati lacune nell'applicazione della specificazione comune di conformità; b) qualora costati che la stessa specificazione comune di conformità non risponde alle esigenze essenziali cui dovrebbe rispondere. Se usa di questa possibilità, lo Stato membro in questione ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, precisando i motivi della propria decisione. 2. Quando la decisione dello Stato membro riguarda la protezione degli utenti di un'apparecchiatura terminale dall'elettricità, si applicano le procedure di cui all' della direttiva 73/23/CEE. 3. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera a), la Commissione consulta immediatamente gli Stati membri interessati. Se non interviene un accordo entro un termine di quattro settimane, la Commissione sente il parere di uno dei laboratori omologati notificati in applicazione dell', con sede fuori del territorio degli Stati membri interessati. La Commissione comunica il parere di questo laboratorio a tutti gli Stati membri che possono trasmetterle le loro osservazioni entro un mese. Dopo aver preso conoscenza delle eventuali osservazioni, la Commissione formula eventualmente le raccomandazioni o i pareri appropriati. Se per elaborare un parere il laboratorio consultato sostiene delle spese, che, all'occorrenza, possono essere provocate da prove supplementari, esse sono a carico della Commissione su presentazione delle necessarie pezze giustificative. Tuttavia, se il parere va nel senso di non mantenere la decisione di soprassedere al riconoscimento del certificato di conformità, lo Stato membro che ha preso detta decisione rimborsa tali spese alla Commissione secondo modalità con essa negoziate in quel momento. 4. Se i motivi addotti a sostegno della decisione dello Stato membro sono quelli esposti al paragrafo 1, lettera b), la Commissione adisce il comitato di cui all', il quale esprime un parere d'urgenza. In base a tale parere, la Commissione, se necessario, ritira la specificazione comune in questione dall'elenco pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. In questo caso essa informa la CEPT e può conferirle un nuovo mandato. 5. Lo Stato membro che ritenga che un'apparecchiatura terminale già omologata non soddisfi una o più esigenze essenziali, può dichiarare nulla l'omologazione rilasciata; in questo caso esso avvia immediatamente le procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.
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Art. 8 Direttiva (UE) 1986/361 — Testo vigente | Portale Normativo