Art. 11
In vigore dal 24 lug 1986
1. Gli Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva al massimo entro un anno dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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