Art. 5
In vigore dal 24 lug 1986
1. Nell'adempimento dei comiti di cui all', la Commissione è assistita da un comitato che è il gruppo degli alti funzionari delle telecomunicazioni. I membri del comitato possono farsi assistere da esperti o consulenti a seconda della natura del problema in esame. Il comitato è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Oltre ai casi indicati nella presente direttiva, la Commissione consulta il comitato su:
a) gli obiettivi generali e le future esigenze della politica di normalizzazione delle telecomunicazioni;
b) i problemi sollevati dall'omologazione dei laboratori di prova, in particolare il sistema di omologazione di cui all', punto 8), e qualsiasi eventuale modifica di detto sistema;
c) gli effetti del progresso tecnologico sul lavoro di specificazione già avviato e l'eventuale esigenza di dare alla CEPT un nuovo mandato o un mandato modificato.
A richiesta del presidente o di uno Stato membro, il comitato può esaminare qualsiasi problema in merito all'attuazione della presente direttiva.
3. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
4. Le funzioni di segreteria del comitato sono espletate dalla Commissione.
Storico versioni
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