Art. 5

In vigore dal 26 mag 1986
1. Non appena prevedono di iniziare la fabbricazione di strutture di protezione CEE per la quale l'attestato di certificazione CEE è stato rilasciato, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità provvedono a quanto segue:acomunicare all'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE:i propri luoghi di fabbricazione e/o i propri luoghi di deposito all'interno della Comunità;la data d'inizio della fabbricazione e/o dell'importazione;bautorizzare l'accesso, a fini di controllo, ai suddetti luoghi di fabbricazione o di deposito ai delegati dell'or- ganismo autorizzato e fornire loro tutte le informazioni necessarie a questo controllo;cmettere a disposizione dell'organismo autorizzato, su sua richiesta ed entro un periodo di tempo ragionevole, un campione che l'organismo stesso sceglie a scopo di controllo.2. Il titolare del marchio CEE deve procedere ad un controllo della fabbricazione che gli consenta di verificare di continuo e in misura sufficiente la conformità al tipo certificato per quanto concerne i materiali usati e la qualità di fabbricazione delle strutture di protezione CEE.
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Art. 5 Direttiva (UE) 1986/295 — Testo vigente | Portale Normativo