Art. 3
In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli organismi autorizzati, di cui all' della direttiva 84/532/CEE, rilasciano l'attestato di certificazione CEE soltanto se il tipo di struttura di protezione CEE è conforme alle disposizioni contenute nell'allegato I della presente direttiva.Le prove nell'ambito della certificazione CEE possono essere effettuate nel laboratorio del fabbricante sotto il controllo dell'organismo autorizzato.2. La domanda di certificazione CEE per una struttura di protezione CEE deve essere accompagnata da una scheda informativa il cui modello figura nell'allegato II della presente direttiva.3. Per qualunque tipo di struttura di protezione CEE, che abbia già superato le prove e gli esami prescritti all'allegato I della presente direttiva, l'organismo autorizzato redige il verbale di prova il cui modello figura all'allegato III della presente direttiva e rilascia l'attestato di certificazione CEE il cui modello figura, in deroga alla direttiva 84/532/CEE, all'allegato V della presente direttiva.4. In deroga alle disposizioni del punto 4.2 dell'allegato I della direttiva 84/532/CEE, soltanto gli Stati membri e la Commissione possono ottenere la parte A del verbale di prova di cui all'allegato III della presente direttiva e, se del caso, i dati tecnici della parte B.L'organismo autorizzato che ha rilasciato l'attestato di certificazione CEE lo trasmette su richiesta motivata di uno Stati membro o della Commissione.
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