Art. 2

In vigore dal 26 mag 1986
Gli Stati membri prendono tutte le misure necessarie affinché le macchine per cantieri di cui all' possano essere commercializzate soltanto se munite di una opportuna struttura di protezione in caso di ribaltamento conforme alle disposizioni della presente direttiva ed al tipo di struttura che ha formato oggetto di certificazione CEE conformemente alle disposizioni della direttiva 84/532/CEE. Tali strutture sono denominate in appresso strutture di protezione CEE.
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