Art. 4

In vigore dal 26 mag 1986
1. Ogni struttura di protezione CEE è accompagnata da un certificato di conformità ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 84/532/CEE.2. Il fabbricante appone sulla struttura di protezione CEE, in modo che risulti visibile, indelebile e durevole, il marchio CEE di conformità, il cui modello figura nell'allegato IV, e fissa sulla struttura un'etichetta conformemente al punto 9 della norma ISO 3471/2.
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Art. 4 Direttiva (UE) 1986/295 — Testo vigente | Portale Normativo