Art. 10
In vigore dal 26 mag 1986
Le disposizioni della presente direttiva lasciano impregiudicata la facoltà degli Stati membri di prescrivere, nel rispetto del trattato, i requisiti che ritengono necessari per garantire la protezione dei lavoratori durante l'utilizzazione delle attrezzature in questione, purché ciò non comporti una modifica di tali attrezzature rispetto alle prescrizioni della presente direttiva.
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