Art. 11

In vigore dal 26 mag 1986
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro un termine di trentasei mesi a decorrere dalla sua notifica (1) e ne informano immediatamente la Commissione. Essi mettono in vigore queste disposizioni quarantotto mesi dopo la notifica della presente direttiva.2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
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