Art. 7

In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 11 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente: "11. AREA DI SERVIZIO DI CIASCUNA STAZIONE DI BASE (O RIPETITORE) L'area di servizio è definita come l'area ai bordi della quale il valore mediano del campo utile, calcolato secondo i metodi raccomandati dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni, è superiore o uguale a: a) 20 dB (microV/m) nella banda dei 160 MHz b) 28 dB (microV/m) nella banda dei 460 MHz. Per consentire l'efficiente riuso delle frequenze sul territorio, l'estensione tipica dell'area di servizio di ciascuna stazione di base (o ripetitrice) deve essere tale che, a meno di particolari condizioni orografiche, la distanza tra due punti qualsiasi del suo bordo non superi 60 km nelle bande VHF e 30 km nelle bande UHF".
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-7

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo