Art. 9
In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 15 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
"15. COUTENZA
Per i sistemi radiomobili è di norma prevista la coutenza tra più utilizzatori, ove per coutenza si intende l'impiego da parte di più utilizzatori dello stesso canale in aree di servizio sovrapposte (anche parzialmente) o la cui separazione sia comunque tale da non consentire il rispetto dei rapporti di protezione di cui al paragrafo 13.
Salvo casi particolari, da valutare all'atto del rilascio della concessione, è ammesso che il numero complessivo delle stazioni degli utilizzatori che operano in coutenza non sia di norma inferiore a cento.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva altresì la facoltà di imporre l'uso comune d'impianto fra più utilizzatori o l'impiego di canali affasciati ad accesso multiplo nei casi in cui esistono le condizioni per tale tipo di utilizzazione".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-9