Art. 11
In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 23 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente:
"23. PIANIFICAZIONE GEOGRAFICA DELLE FREQUENZE
L'utilizzazione delle frequenze delle bande UHF è effettuata sulla base di una pianificazione geografica.
A tal fine il territorio nazionale è suddiviso nei seguenti tipi di aree:
- area comunale. Questa comprende un singolo comune nel caso di grandi aree urbane o un gruppo di comuni nel caso di piccoli centri.
L'estensione tipica di un'area comunale è di circa 15 km di raggio.
La suddivisione del territorio nazionale in aree comunali e indicata in fig. 4.
- area regionale. Questa comprende generalmente una singola regione come definita dai confini amministrativi.
Per quanto riguarda la ripartizione delle frequenze alle suddette aree si procede secondo i principi seguenti:
- alle aree comunali sono riservati 351 canali, di collegamento a due frequenze (v. allegato 4A); questi canali sono ripartiti in 9 gruppi (A, B,... I), ciascuno dei quali è assegnato ad un'area comunale (v. fig. 5);
- alle aree regionali sono riservati 44 canali di collegamento a due frequenze (v. allegato 4B); questi canali sono ripartiti in 4 gruppi, ciascuno dei quali è assegnato ad un'area regionale (v.
fig. 6); la copertura radio di un'area regionale utilizzando i suddetti canali si ottiene interconnettendo sistemi con copertura comunale, operanti sullo stesso o sugli stessi canali.
La copertura radio di un'area regionale può essere ottenuta in alternativa interconnettendo sistemi con copertura comunale operanti su canali diversi appartenenti ai gruppi A, B, C, D, E, F, G, H e I.
Sono infine riservati 19 canali (v. allegato 4C) per utilizzazioni su base nazionale.
Un ulteriore gruppo di 30 canali (v. allegato 4D) è da riservare con provvedimento del Ministero della sanità, di concerto con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, ai radiocollegamenti del servizio di assistenza sanitaria di emergenza, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992.
Il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni si riserva la facoltà di modificare la suddetta ripartizione in relazione alle esigenze che in pratica saranno evidenziate".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-11