Art. 5

In vigore dal 29 giu 1997
1. La sezione 5 dell'allegato 1 è sostituita dalla seguente: "5. BANDE DI FREQUENZE PER IL FUNZIONAMENTO IN DUPLEX 0 IN SIMPLEX A DUE FREQUENZE Le assegnazioni di frequenze alle stazioni del servizio mobile terrestre operanti in duplex o in simplex a due frequenze debbono essere effettuate utilizzando le frequenze delle bande seguenti: a) banda VHF - emissioni delle stazioni mobili 39 - 40 MHz 156 - 160 MHz 165,400 - 165,5125 MHz 167,2125 - 169,400 MHz - emissioni delle stazioni di base o ripetitrici 43,6 - 44,6 MHz 160,600 - 164,600.MHz 170 - 170,1125 MHz 171,8125 - 174 MHz b) banda UHF - emissioni delle stazioni mobili 450,00000 - 450,38125 MHZ 450,50625 - 450,76250 MHZ 455,00000 - 459,98750 - emissioni delle stazioni di base o ripetitrici 460,00000 - 460,38125 MHz 460,50625 - 460,76250 MHz 465,00000 - 470,00000 MHz Nelle bande di frequenze 156,00000 - 156,7625 MHz, 156,8375 - 157,450 MHz, 160,600 - 160,975 MHz, 161,475 - 162,050 MHz deve essere accordata priorità alle assegnazioni di frequenze per il servizio mobile marittimo. Nelle bande 156 - 160 MHz e 160,600 - 164,600 MHz le frequenze elencate al paragrafo 4 punto a) sono escluse dall'utilizzazione nei collegamenti in simplex a due frequenze o in duplex. Le frequenze 459,650 MHz e 469,650 MHz sono riservate ai sistemi per la ricerca persone di debole potenza. La frequenza 460,00000 MHz è utilizzata per i collegamenti simplex ad una frequenza."
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-5

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