Art. 1
In vigore dal 29 giu 1997
IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI
Visto il testo unico delle disposizioni in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 21 febbraio 1986, concernente la normativa relativa ai collegamenti radiomobili privati, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 173 del 28 luglio 1986;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 16 settembre 1991, riguardante la determinazione degli utilizzatori della banda di frequenza 165, 2-174 MHz, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 24 settembre 1991;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 25 marzo 1992, relativo alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze in conseguenza del recepimento della direttiva comunitaria sull'introduzione del servizio pubblico panaeuropeo di radioavviso terrestre, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 1992;
Visto il decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni 4 ottobre 1994, n. 625, che ha dettato le norme concernenti le regole tecniche per l'omologazione degli apparati monocanali per il servizio fisso e mobile terrestre ad uso privato;
Considerato che si sono rese disponibili frequenze a seguito della cessazione dell'operatività del sistema radiomobile pubblico di comunicazione di prima generazione (banda dei 160 MHz) e della messa fuori servizio dei primi 30 dei 200 canali su cui opera il servizio radiomobile pubblico di comunicazione di seconda generazione (banda dei 450 MHz);
Riconosciuta la necessità di destinare le suddette frequenze ai collegamenti radiomobili privati;
Riconosciuta la necessità di adeguare la spaziatura di canale nelle bande di frequenze destinate ai collegamenti radiomobili privati a quanto previsto dal citato decreto ministeriale 4 ottobre 1994, n. 625;
Riconosciuta la necessità di apportare al testo del menzionato decreto ministeriale 21 febbraio 1986 ulteriori modifiche finalizzate all'ottimizzazione dell'uso delle frequenze oltre a quelle necessarie per l'inserimento delle nuove frequenze disponibili e per l'adeguamento della spaziatura di canale;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Sentito il consiglio superiore tecnico delle poste e delle telecomunicazioni;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri GM/103282/4399 DL/CR del 29 marzo 1997, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge n. 400/1988;
ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO:
1. Al decreto ministeriale 21 febbraio 1986 sono apportate le modifiche risultanti dai seguenti articoli.
AVVERTENZA:
Il testo della nota qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-1