Art. 2

In vigore dal 29 giu 1997
1. Nel punto 2.3 della sezione 2 dell'allegato 1 la definizione del canale di collegamento è sostituita con la seguente: "Canale di collegamento. È costituito da un canale a RF di 25 kHz o 12,5 kHz (canale di collegamento ad una frequenza) o da due canali di 25 kHz o 12,5 kHz opportunamente spaziati (canale di collegamento a 2 frequenze) che permettono la trasmissione del segnale di informazione. Il canale a RF è individuato dalla frequenza (dalle frequenze) di centro banda".
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urn:nir:ministero.poste.e.telecomunicazioni:decreto.ministeriale:1997-04-17;162#art-2

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