Art. 5

Funzioni degli altri uffici centrali

In vigore dal 1 mar 1997
1. I servizi amministrativi e tecnici, i centri informativi, le divisioni e le ripartizioni di livello corrispondente, di cui all', comma 2, svolgono le funzioni previste da norme legisla- tive e regolamentari nonché, sulla base delle stesse, dagli atti di organizzazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, adottati secondo la procedura di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
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