Art. 5
Funzioni degli altri uffici centrali
In vigore dal 1 mar 1997
1. I servizi amministrativi e tecnici, i centri informativi, le divisioni e le ripartizioni di livello corrispondente, di cui all', comma 2, svolgono le funzioni previste da norme legisla- tive e regolamentari nonché, sulla base delle stesse, dagli atti di organizzazione di cui all', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, adottati secondo la procedura di cui all'art. 33, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-12-21;700#art-5