Art. 3
Uffici di diretta collaborazione dei direttori generali dei dipartimenti
In vigore dal 1 mar 1997
Uffici di diretta collaborazione
dei direttori generali dei dipartimenti
1. Presso i dipartimenti delle entrate e del territorio sono istituiti, alle dirette dipendenze del direttore generale, i seguenti uffici:
a) ufficio di segreteria del direttore generale;
b) servizio per la programmazione, il coordinamento e la valutazione dell'attività del dipartimento;
c) servizio ispettivo centrale.
2. L'ufficio di cui al comma 1, lettera a), esercita le seguenti funzioni:
"Segreterie del direttore generale del vice direttore generale; trattazione degli affari di carattere riservato e di quelli avocati a sè dal direttore generale; attività istruttoria in ordine all'esercizio del potere di sostituzione di cui all'art. 16, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; predisposizione, sulla base degli elementi forniti dai dirigenti generali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, e dai direttori centrali, dello schema di relazione annuale del direttore generale ai sensi dell'art. 34, comma 2, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; inoltro della corrispondenza agli uffici di cui ai commi 2 e 3 dell' del medesimo decreto presidenziale n. 287 del 1992, informandone le competenti direzioni centrali; diramazione degli atti e delle comunicazioni per le riunioni di servizio disposte dal direttore generale; schedario degli incarichi conferiti ai funzionari del dipartimento; deleghe di firma; rapporti con l'ufficio per i servizi dell'informazione e stampa; pubbliche relazioni; gestione del personale dell'ufficio; ufficio del protocollo generale; ufficio accettazione e recapito corrispondenza".
3. Il servizio di cui al comma 1, lettera b), svolge le seguenti funzioni:
"Trattazione degli affari delegati dal direttore generale ai dirigenti generali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699; predisposizione, sulla base degli elementi forniti dalle direzioni centrali, delle relazioni del direttore generale al Ministro, per la verifica dei risultati della gestione; gestione del personale del servizio; coordinamento delle dipendenti divisioni ed esame delle relazioni predisposte dai loro titolari sull'attività di competenza; archivio e spedizione del servizio".
4. Il servizio di cui al comma 3 si articola in tre divisioni le cui funzioni sono le seguenti:
a) divisione I: pianificazione e programmazione delle attività degli uffici del dipartimento;
b) divisione II: coordinamento generale delle attività degli uffici del dipartimento;
c) divisione III: controllo gestionale e valutazione delle attività degli uffici del dipartimento.
5. Il servizio di cui al comma 1, lettera c), svolge le funzioni previste dall'art. 44, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-12-21;700#art-3