Art. 6

Funzioni degli uffici periferici

In vigore dal 1 mar 1997
1. Le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate svolgono le attribuzioni di cui all'art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, attraverso servizi amministrativi e divisioni, le cui funzioni specifiche sono previste, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli atti di organizzazione adottati secondo la procedura di cui all'art. 36, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 2. I centri di servizio delle imposte dirette ed indirette svolgono le attribuzioni di cui all'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, ed esercitano, per i ruoli di riscossione di propria competenza, anche le funzioni operative delle soppresse intendenze di finanza. I predetti centri di servizio si articolano in tre reparti aventi le seguenti funzioni: a) reparto I: attività di supporto alla funzione di direzione; gestione dei servizi di informazione e di assistenza telefonica ai contribuenti; analisi, programmazione e controllo delle attività dei reparti; amministrazione del personale e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; pianificazione ed esecuzione delle attività di addestramento del personale; gestione del centro di elaborazione dati; esercizio delle attribuzioni di natura contabile; ricezione e lavorazione iniziale delle dichiarazioni e degli altri atti; conservazione delle dichiarazioni nell'archivio storico e movimentazione delle stesse; gestione del protocollo e dell'archivio; b) reparto II: controllo e liquidazione delle dichiarazioni, nonché irrogazione delle relative sanzioni e segnalazioni agli uffici delle entrate delle incongruenze che possono dar luogo a rettifica; esame dei ricorsi e delle istanze di sospensione della riscossione per i ruoli emessi con procedura automatizzata; adempimenti propedeutici all'effettuazione dei rimborsi e alla formazione dei ruoli; c) reparto III: accertamento parziale delle dichiarazioni e irrogazione delle relative sanzioni; effettuazione dei rimborsi; formazione dei ruoli, apposizione del visto di esecutorietà e consegna dei ruoli stessi ai concessionari; adozione dei provvedimenti connessi alla riscossione dei tributi, ivi compresi il discarico e il rimborso dei crediti erariali inesigibili o insussistenti, l'autorizzazione al terzo incanto per le vendite immobiliari coattive, la determinazione del prezzo base dell'incanto per gli immobili pignorati di cui non è stato determinato il reddito imponibile, nonché la concessione dell'esonero dalla procedura immobiliare; sospensione della riscossione per i ruoli emessi con procedura non automatizzata, decisione dei ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario e sospensione dell'azione esecutiva; concessione di maggior rateazione; formazione e gestione degli elenchi di sgravio; fermo amministrativo; gestione delle garanzie prestate dagli intestatari di conto fiscale; cessione dei crediti; trattazione del contenzioso. 3. Gli uffici delle entrate svolgono le attribuzioni di cui agli articoli 41 e 75, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, ed esercitano altresì le funzioni operative delle soppresse intendenze di finanza, salvo quelle deman- date ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette. Nelle sedi di maggiore rilevanza gli uffici delle entrate si articolano in due reparti con le seguenti funzioni: a) reparto I: attività di supporto alla funzione di direzione; gestione dei servizi di informazione e assistenza ai contribuenti; certificazioni; rilascio di autorizzazioni, ivi compresa quella a svolgere lotterie locali, tombole e pesche di beneficenza, nonché operazioni a premio nell'ambito della rispettiva circoscrizione; vigilanza sullo svolgimento delle manifestazioni a premio; rilascio di dischi-contrassegno per l'esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche e convenzioni per il pagamento delle tasse medesime; ricezione e trattamento di dichiarazioni e atti; rimborsi ai contribuenti; amministrazione del personale e gestione delle risorse strumentali e finanziarie; esercizio delle attribuzioni di natura contabile; gestione del protocollo e dell'archivio; b) reparto II: attività di accertamento dei tributi; rapporti con i contribuenti sottoposti a procedure di accertamento; formazione dei ruoli di riscossione di propria competenza, apposizione del visto di esecutorietà sui ruoli erariali e su quelli di enti diversi dallo Stato, nonché consegna dei ruoli stessi ai concessionari; adozione dei provvedimenti connessi alla riscossione dei tributi, ivi compresi l'annullamento, il discarico e il rimborso dei crediti erariali inesigibili o insussistenti, l'autorizzazione al terzo incanto per le vendite immobiliari coattive, la determinazione del prezzo base dell'incanto per gli immobili pignorati di cui non è stato determinato il reddito imponibile, nonché la concessione dell'esonero dalla procedura immobiliare; annullamenti per insussistenza e per inesigibilità dei carichi per multe, ammende, spese di giustizia civile e penale delle cancellerie giudiziarie; sospensione della riscossione dei tributi devoluti alla giurisdizione delle commissioni tributarie provinciali; decisione dei ricorsi contro gli atti esecutivi del concessionario e sospensione dell'azione esecutiva; concessione di maggior rateazione per i ruoli erariali; rinnovazioni e cancellazioni di ipoteche accese a garanzia della riscossione dei crediti erariali o a garanzia della presentazione di cauzioni con esclusione delle fattispecie di cui all'art. 26 della legge 7 gennaio 1929, n. 4; fermo amministrativo; gestione delle garanzie prestate dagli intestatari di conto fiscale; cessione dei crediti; trattazione del contenzioso; irrogazione delle sanzioni ai contribuenti e ai concessionari, ivi compresa l'applicazione delle penali per omesso o ritardato versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato delle somme percepite dalle banche. 4. Le direzioni compartimentali del territorio svolgono le attribuzioni di cui all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, attraverso servizi amministrativi e tecnici e divisioni, le cui funzioni specifiche sono previste, ai sensi dell', comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dagli atti di organizzazione adottati secondo la procedura di cui all'art. 38, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 5. Gli uffici del territorio svolgono le attribuzioni di cui agli articoli 42 e 75, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. Nelle sedi di maggiore rilevanza gli uffici del territorio si articolano in quattro reparti con le seguenti funzioni: a) reparto I: attività di supporto alla funzione di direzione; gestione del personale; servizio di protocollo generale; servizio di economato; servizi contabili; b) reparto II: servizi agli utenti in materia di: attività di certificazione; visura; accettazione degli atti di aggiornamento del catasto terreni e del catasto fabbricati; accettazione delle formalità; consegna degli atti; c) reparto III: attività operativa e gestionale in materia di: aggiornamento catastale e della base informativa; registrazione delle variazioni; rettifiche catastali; notifiche degli atti; planimetrie del nuovo catasto edilizio urbano; ammininistrazione dei beni demaniali e patrimoniali; d) reparto IV: attività di controllo in materia di: verbali e certificazioni; stime erariali e per gli uffici delle entrate; rilievi topografici; accertamenti connessi ai beni demaniali e patrimoniali; formazione dei ruoli di riscossione di propria competenza e consegna degli stessi all'ufficio delle entrate; trattazione del contenzioso. 6. I servizi ispettivi costituiti presso le direzioni regionali delle entrate, le direzioni delle entrate e le direzioni compartimentali del territorio svolgono le funzioni previste dall'art. 44, commi 3, 4 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287. 7. Gli uffici di segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria e delle commissioni tributarie regionali svolgono le funzioni previste, rispettivamente, dagli articoli 30 e 31 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 dicembre 1996 Il Ministro: Visco Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997 Registro n. 1 Finanze, foglio n. 42
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urn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-12-21;700#art-6

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