Art. 2
Numero, articolazione e dislocazione degli uffici
In vigore dal 1 mar 1997
1. Il numero complessivo e l'articolazione degli uffici centrali di livello dirigenziale non generale, di cui all', comma 2, sono fissati nella tabella A) allegata.
2. Il numero complessivo, l'articolazione e la dislocazione, su base provinciale, degli uffici periferici di livello dirigenziale non generale del dipartimento delle entrate, di cui all', comma 3, lettera a), sono fissati nella tabella B) allegata.
3. Il numero, la dislocazione e le relative circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate, di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono fissati nelle tabelle C) e C/1) allegate. Nei comuni in cui è prevista l'istituzione di più uffici delle entrate a base circoscrizionale, la definizione della competenza territoriale degli uffici stessi è effettuata con decreti del Ministro delle finanze.
Nell'ambito delle circoscrizioni territoriali degli uffici delle entrate possono essere costituite, quali strutture di livello non dirigenziale, sezioni staccate degli uffici medesimi, il cui numero, la dislocazione territoriale ed i relativi compiti sono individuati con decreti del Ministro delle finanze.
4. Il numero complessivo, l'articolazione e la dislocazione, su base provinciale, degli uffici periferici di livello dirigenziale non generale del dipartimento del territorio, di cui all', comma 3, lettera b), sono fissati nella tabella D) allegata.
5. Il numero e la dislocazione degli uffici del territorio di cui all'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, sono fissati nella tabella E) allegata.
Storico versioni
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Prourn:nir:ministero.finanze:decreto.ministeriale:1996-12-21;700#art-2