Art. 1

Uffici di livello dirigenziale non generale

In vigore dal 1 mar 1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE Vista la legge 29 ottobre 1991, n. 358, recante norme per la ristrutturazione del Ministero delle finanze, e successive modificazioni; Visto il regolamento degli uffici e del personale del Ministero delle finanze, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; Visti i regolamenti concernenti l'organizzazione della scuola centrale tributaria, emanati con decreti del Presidente della Repubblica del 9 giugno 1992, n. 336 e del 31 luglio 1996, n. 526; Visto l', commi 10 e 11, della legge 28 dicembre 1995, n. 549; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l', comma 1, secondo periodo, e l'art. 31, comma 1, lettera b); Visto il decreto del Ministro delle finanze 5 giugno 1995, n. 241, recante il regolamento istitutivo del servizio per il controllo interno del Ministero delle finanze, adottato in applicazione dell'art. 20, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993; Visto il regolamento di individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 699, del D.P.R. che precede); Considerato che occorre procedere all'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze e delle relative funzioni, con esclusione degli uffici appartenenti al dipartimento delle dogane e imposte indirette; Sulle proposte del segretario generale, del direttore generale degli affari generali e del personale e dei direttori generali dei dipartimenti delle entrate e del territorio e del rettore della scuola centrale tributaria; Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Uditi il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, nonché quello successivo espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, inviata a norma del comma 3 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-7367 del 6 dicembre 1996; D'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro; Adotta il seguente regolamento: . Uffici di livello dirigenziale non generale 1. Gli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero delle finanze, con esclusione di quelli del dipartimento delle dogane e imposte indirette, si distinguono in centrali e periferici. 2. Sono uffici centrali: a) i servizi amministrativi, tecnici ed ispettivi, i centri informativi e le visioni in cui sono organizzati gli uffici di cui all', commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; b) la direzione amministrativa e le divisioni di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 1992, n. 336; c) il servizio amministrativo del comando generale della guardia di finanza; d) l'ufficio di segreteria del consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'art. 30 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; e) i componenti del collegio di direzione del servizio per il controllo interno, escluso il presidente, l'ufficio di segreteria del collegio stesso ed i reparti dell'anzidetto servizio. 3. Sono uffici periferici: a) per il dipartimento delle entrate: 1) le direzioni regionali delle entrate per la Basilicata, il Molise e l'Umbria e le direzioni delle entrate per la Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano; 2) i servizi amministrativi, i servizi ispettivi e le divisioni o ripartizioni di livello corrispondente in cui sono organizzate le direzioni regionali delle entrate e le direzioni delle entrate; 3) i centri di servizio delle imposte dirette e indirette e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati; 4) gli uffici delle entrate e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati nelle sedi di maggiore rilevanza; 5) le segreterie delle commissioni tributarie regionali nelle regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna; b) per il dipartimento del territorio: 1) le direzioni compartimentali del territorio indicate all'art. 38, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287; 2) i servizi amministrativi, tecnici ed ispettivi e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui sono organizzate le direzioni compartimentali del territorio; 3) gli uffici del territorio e le ripartizioni di livello corrispondente alle divisioni in cui tali uffici sono organizzati nelle sedi di maggiore rilevanza.
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